28.10.2025

Assegnazione agevolata ex novo

  • Italia Oggi

Riproposta l’assegnazione agevolata dei beni ai soci anche per il 2026. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice e di capitale (srl, spa e sapa), entro il 30/09/2026, potranno trasformarsi in società semplici o assegnare o cedere i beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri in modo agevolato, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’8% (o del 10,5% se di comodo). Possibile anche estromettere beni a cura delle imprese individuali.

Nella versione bollinata del disegno di legge di bilancio per il 2026 viene riproposta la disciplina sulle assegnazioni e cessioni agevolate dei beni ai soci e della trasformazione agevolata in società semplice nonché dell’estromissione degli immobili strumentali a cura degli imprenditori individuali.

Di fatto, le nuove disposizioni, di cui all’attuale art. 14 del disegno di legge, ricalcano specularmente le precedenti versioni, di cui ai commi da 115 a 121 dell’art. 1 della legge 208/2015, dei commi da 100 a 106 dell’art. 1 della legge 197/2022 e dei commi da 31 a 36 della legge 207/2024 con la conseguenza che si devono ritenere validi anche i documenti di prassi già emanati in precedenza, con particolare riferimento alle due principali circolari dell’Agenzia delle entrate (circolari n. 26/E/2016 e n. 37/E/2016)

La data di redazione degli atti di assegnazione, cessione e trasformazione è stabilita, con questa rinnovata possibilità, al 30/09/2026 mentre, per l’estromissione dei beni dalle imprese individuali, la data di perfezionamento dell’operazione è stabilita al 31/05/2026.

Le disposizioni, con particolare riferimento alle assegnazioni e alle cessioni dei beni ai soci, si possono applicare a condizione che tutti i soci siano iscritti nel libro soci, ove ancora obbligatorio, alla data del 30/09/2025 o che siano iscritti entro trenta giorni dalla di entrata in vigore della legge in commento, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1/10/2025; stesse modalità nell’ambito delle trasformazioni agevolate in società semplice.

L’imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze, determinate per differenza tra valore normale, di cui al comma 3 dell’art. 9 del dpr 917/1986, e il costo fiscale dei beni, di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 110 del medesimo Tuir, al netto degli ammortamenti dedotti è disposta nella misura ordinaria dell’8% ma viene incrementata al 10,5% per le società che, in due dei tre periodi d’imposta antecedenti a quello in cui viene eseguita l’operazione agevolata, sono risultate non operative, ai sensi dell’art. 30 della legge 724/1994; possibile anche l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta con il pagamento di una ulteriore imposta sostitutiva al 13%.

Si ritiene, in quanto non contemplata, che l’imposta sostitutiva possa essere rateizzata come nell’ultima versione ovvero con le scadenze del 30/09/2026, nella percentuale del 60% del dovuto, e del 30/11/2026, nella percentuale restante del 40%.

Risulta confermata la riduzione alla metà dell’imposta di registro, con imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, mentre non sono previste agevolazioni per la disciplina Iva.

Si evidenzia che, anche in questa versione, risulta possibile, per la determinazione dell’imposta dovuta, sostituire il “valore normale”, di cui all’art. 9 del Tuir, dei beni immobili con il “valore catastale” degli stessi che si determina utilizzando la rendita moltiplicata per determinati coefficienti, determinati con i criteri e le modalità di cui al comma 4 dell’art. 52 del dpr 131/1986 (Tur).

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni e delle quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere incrementato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva e, posta l’esclusione dall’applicazione delle disposizioni, di cui ai commi 1 e da 5 a 8 dell’art. 47 del Tuir, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

Sono agevolabili le assegnazioni e le cessioni ai soci di beni immobili non strumentali per destinazione, quindi diversi da quelli indicati dal comma 2, primo periodo, dell’art. 43 del dpr 917/1986 e di beni mobili registrati, anch’essi se non strumentali all’esercizio dell’impresa, nonché le trasformazioni in società semplice; con tale trasformazione si può realizzare l’estromissione dei beni immobili e mobili registrati dal regime di impresa poiché con questa veste giuridica non si può esercitare alcuna attività commerciale, avendo per oggetto esclusivo o principale la gestione “passiva” dei beni immobili o dei beni mobili registrati, trattandosi di una mera attività di godimento, in assenza di una attività di natura commerciale, che resta fuori dell’ambito applicativo della disciplina delle società di comodo, di cui all’art. 30 della legge 724/1994 e della disciplina dei beni in godimento ai soci, di cui ai commi da 36-terdecies a 36-quinquesdecies dell’art. 2 del dl 138/2011.

Infine, con riferimento all’imprenditore individuale, risultano agevolabili anche le estromissioni degli immobili strumentali, sia per natura sia per destinazione, tenendo conto che il termine relativo al possesso dei beni è fissato al 30/09/2025 e che le estromissioni devono essere eseguite entro il 31/05/2026 con imposta sostitutiva da versare entro il 30/11/2026 per la quota del 60% ed entro il 30/06/2027 per la parte restante.