Via libera dal Consiglio dei ministri alla Rottamazione quinques, la nuova misura di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Prevista dall’articolo 23 della legge di Bilancio, la misura consente ai contribuenti di estinguere i debiti fiscali e previdenziali senza corrispondere sanzioni, interessi di mora o aggio, pagando soltanto il capitale e le spese relative alle procedure esecutive e di notifica.
Ambito di applicazione
La sanatoria interessa i carichi derivanti da omessi versamenti di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali o dai controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972), nonché i contributi previdenziali dovuti all’INPS, purché non derivanti da accertamenti. L’obiettivo è offrire una via d’uscita sostenibile a chi non è riuscito a onorare i propri debiti fiscali, estendendo il perimetro anche ai ruoli del 2023.
Come e quando presentare la domanda
La domanda di adesione va presentata esclusivamente in modalità telematica entro il 30 aprile 2026. Il servizio sarà attivo sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sia in area riservata (Spid, Cie, Cns, Entratel per gli intermediari), sia in area pubblica tramite form dedicato. Nella dichiarazione il contribuente indica i carichi da definire, l’eventuale pendenza di giudizi (con impegno a rinunciarvi) e il numero di rate prescelte, fino a un massimo di 54 rate bimestrali. È possibile integrare la domanda entro la stessa data del 30 aprile 2026.
Comunicazione e pagamento
Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia comunica importo complessivo, piano rateale e moduli di pagamento. Il saldo può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo. Le prime tre rate scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; dalla quarta in poi le scadenze sono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, fino al 31 maggio 2035. In caso di rateazione, dal 1° agosto 2026 decorrono interessi al 4% annuo; non si applicano le regole ordinarie dell’art. 19 DPR 602/1973. Ciascuna rata non può essere inferiore a cento euro. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione nell’area riservata del sito internet istituzionale dell’agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: mediante domiciliazione sul conto corrente, moduli di pagamento precompilati o presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
I vantaggi della Rottamazione 5
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Decadenza e perdita dei benefici
La definizione perde efficacia in caso di mancato pagamento dell’unica rata entro il 31 luglio 2026, di omesso o tardivo versamento di due rate anche non consecutive, o di mancato pagamento dell’ultima rata. In tali ipotesi, i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto e il debito residuo torna integralmente esigibile.
Chi può aderire e chi resta escluso
La disposizione prevede che: «I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112». Quindi dentro le cartelle di pagamento derivanti dagli avvisi bonari e dagli esiti dei controlli formali.
Possono quindi accedere tutti i contribuenti con carichi affidati tra il 2000 e il 2023, inclusi i debiti già oggetto di precedenti rottamazioni (dalla ter alla quater) dichiarate inefficaci al 30 settembre 2025 e quelli inseriti in procedure di composizione della crisi o di sovraindebitamento. Restano esclusi i carichi derivanti da accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, i debiti già interamente saldati al 30 settembre 2025, e i tributi regionali/locali per cui l’art. 24 consente a Regioni ed enti locali di varare autonomamente proprie definizioni agevolate.