07.06.2012

Accertamenti su terzi legittimi

  • Italia Oggi

Linea dura sulle fatture false. È valido a tutti gli effetti l’avviso di accertamento nei confronti di un’azienda sulla base di una verifica fatta presso i fornitori della stessa. Anche senza convocare il contraddittorio in fase amministrativa. Con sentenza n. 9108 di ieri, la Cassazione ha messo in secondo piano le garanzie dello Statuto del contribuente rispetto alle ispezioni nelle quali la Guardia di finanza ha rintracciato fatture false. Dando ragione all’amministrazione il Collegio di legittimità ha precisato che «nessun pregiudizio al diritto di difesa subisce, peraltro, il terzo che dai documenti acquisiti nel corso della verifica risulti avere intrattenuto rapporti commerciali con il contribuente verificato, tenuto conto da un lato che l’utilizzo di dati, documenti ed informative acquisite presso terzi ai fini dell’attività di accertamento di ufficio o in rettifica è pienamente legittimo in quanto espressamente contemplata dagli artt. 32 e 33 dpr n. 600/73 e dagli artt. 51 e 52 dpr n. 633/72; dall’altro che il contribuente, nei cui confronti l’amministrazione finanziaria emetta avvisi di accertamento fondati in tutto od in parte sulla documentazione od informative acquisite presso terzi, è posto comunque in grado di esercitare in modo pieno e senza alcun limite il proprio diritto di difesa sia nella fase extragiudiziale con a richiesta di attivazione della autotutela, sia nella fase giudiziale con la opposizione all’atto impositivo avanti le commissioni tributarie». Sbaglia dunque la Ctr di Roma a estendere le garanzie istruttorie previste dall’art. 12 legge n. 212/2000 anche al contribuente che ha ricevuto l’accertamento, da ritenersi terzo rispetto al contribuente destinatario della verifica fiscale (le società che hanno emesso le fatture contestate). Le norme dello Statuto trovano, infatti, chiara collocazione solo nell’ambito dei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, che devono svolgersi nel rispetto del principio di cooperazione, risultando pertanto coerente l’invito alla partecipazione alla fase di acquisizione documentale rivolto al soggetto che ha la disponibilità dei documenti rilevanti ai fini della verifica.