L’integrazione tra carta e digitale nella stipula dei contratti impone di chiarire alcuni punti chiave:
📌 Marca temporale
Attribuisce data certa anche alla copia digitalizzata di un contratto cartaceo, se ne è provata la conformità (Cass. 4251/2019).
📌 PEC
Certifica invio e ricezione del messaggio, ma non il contenuto del file allegato: senza firma digitale o marca temporale, il contratto non acquisisce data certa (Cass. 10091/2024).
📌 Contratti “misti”
La forma ibrida è valida. La Cassazione ammette anche il contratto “monofirma” quando il consenso dell’intermediario è desumibile da comportamenti concludenti (SS.UU. 898/2018).
In un mercato sempre più digitale, ma non ancora totalmente digitalizzato, la gestione corretta delle forme ibride è decisiva.
La vera domanda è: il settore è pronto a garantire certezza giuridica anche in un ecosistema contrattuale sempre più “promiscuo”?
Per scoprire di più leggi l’articolo su Altalex a cura di Luciana Cipolla e Antonio Ferraguto, Partner del Gruppo.