La Cassazione (sentenze 32996 e 32997/2024) ha messo un punto fermo: la dichiarazione di fallimento successiva all’omologa dell’accordo determina la risoluzione automatica per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.).
Risultato? L’obbligazione originaria si riespande e il credito può essere ammesso al passivo per intero, al netto di quanto già incassato.
– Nessun bisogno di un’azione giudiziale di risoluzione.
– Non si applicano analogie con la disciplina del concordato.
– Pagamenti ricevuti prima della risoluzione: non revocabili.
Una pronuncia che cambia la prospettiva per creditori e cessionari, con implicazioni rilevanti anche sulla valutazione del credito e sulle garanzie.
Ma un punto resta aperto: le garanzie concesse in funzione dell’accordo (ipoteche, fideiussioni, pegni) sopravvivono alla risoluzione automatica?
Per scoprire di più leggi l’articolo redatto da Simone Bertolotti e Massimo Lattuada, Partner, insieme a Roberta Maria Pagani, Managing Associate, su Altalex.