22.07.2024 Icon

IusTrend n. 7/2024 – Debitore: se ti fondi, dal fallimento non ti nascondi!

  • CRISI E PROCEDURE CONCORSUALI

Con sentenza del 3 luglio 2024 la Prima Sezione della Corte di Cassazione afferma il seguente principio di diritto: «nell’ipotesi di operazione straordinaria di fusione ex art. 2504 e s. c.c., che estingue la società incorporata e provoca la successione universale della società incorporante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, in cui era parte la prima, per il caso di insolvenza di questa trova applicazione la disciplina speciale di cui all’art. 10 l.fall., che consente il fallimento della società incorporata entro i limiti temporali ivi previsti; ne consegue che, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio ex art.15 l.fall., il soggetto debitore destinatario della notifica del ricorso e dell’avviso di convocazione va individuato nella società incorporata, in persona del suo legale rappresentante, società che, pur se estinta ed invece solo ai fini dell’eventuale dichiarazione di fallimento, conserva la propria identità, non essendo peraltro precluso alla società incorporante l’intervento nel giudizio prefallimentare e comunque la proposizione di reclamo, nella qualità di soggetto interessato, avverso l’eventuale sentenza di fallimento dell’incorporata medesima».

Approfondiamo la questione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Autore Linda Frisoni Bianchi

Associate

Milano

l.frisoni@lascalaw.com

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