“La proposizione di un atto processuale redatto mediante il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, privo di ordine logico e composto da allegazioni astratte e inconferenti, integra condotta connotata da colpa grave idonea a giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c., commi 3 e 4, sia in favore delle controparti sia della cassa delle ammende.”
Questo il principio di diritto affermato nella sentenza in commento con la quale il Tribunale di Torino ha rigettato l’opposizione proposta avverso un’ingiunzione di pagamento fondata su una pluralità di avvisi di addebito emessi dall’ente previdenziale, condannando la parte ricorrente non solo alle spese di lite, ma anche alle sanzioni previste dall’ art. 96 c.p.c., commi 3 e 4 per utilizzo improprio dell’IA.
Nel caso in esame, la ricorrente aveva impugnato l’intimazione di pagamento, deducendo una serie di eccezioni, tra cui, la decadenza del potere impositivo, l’incompetenza territoriale, vizi di sottoscrizione, la mancata notifica degli atti, la prescrizione, nonché la formazione del silenzio-assenso previsto in ambito amministrativo. Le convenute si sono costituite eccependo l’inammissibilità delle doglianze, atteso il decorso del termine per impugnare gli avvisi di addebito, allegando la regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Il giudice ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato.
Nello specifico, le eccezioni relative alla validità degli avvisi sono state ritenute tardive, essendo spirato il termine decadenziale di legge, applicabile anche agli avvisi di addebito, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Sono state, inoltre, respinte le eccezioni di incompetenza territoriale e di omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi, ritenute generiche e manifestamente infondate, posto che il criterio applicabile è determinato per legge e annualmente stabilito con decreto ministeriale.
Non è stata ritenuta fondata neppure la tesi del silenzio-assenso, in quanto l’ente aveva espressamente rigettato l’istanza di sospensione e cancellazione dei crediti avanzata dalla contribuente.
Ne è derivato il rigetto integrale delle domande, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di entrambe le parti convenute.
Particolarmente rilevante è la statuizione resa sulla responsabilità aggravata. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che la parte attrice avesse agito con mala fede o colpa grave, avendo impugnato avvisi di addebito già notificati e consolidati, e presentato un ricorso predisposto “con il supporto dell’intelligenza artificiale”, privo di ordine logico, redatto come un collage di citazioni normative e giurisprudenziali astratte e inconferenti, senza alcun concreto riferimento alla vicenda oggetto del giudizio.
Una simile condotta è stata dunque sanzionata dal Giudice con la condanna della ricorrente al versamento di € 500,00 a ciascuna delle parti convenute, oltre che in favore della cassa delle ammende ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
Tale pronuncia si rivela particolarmente significativa poiché espressione dell’orientamento giurisprudenziale, in corso di formazione, sul tema dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale negli atti processuali. Per la prima volta, infatti, si assiste ad una condanna per responsabilità aggravata legata ad un uso “improprio” dell’IA, valorizzata come strumento volto a tutelare l’efficienza, la serietà e la correttezza del processo.