25.09.2025 Icon

Switching 24: tra tutela dell’utente e rischi per l’Operatore

Con la Deliberazione 705/2022/R/eel del 20 dicembre 2022, così come modificata ed implementata dalla Deliberazione 117/2025/R/eel del 25 marzo 2025, l’Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, è intervenuta al fine di riformare il processo di cambio fornitore nel servizio elettrico in 24 ore, in attuazione del Decreto Legislativo n. 210 dell’8 novembre 2021.

Le novità introdotte dall’Autorità e che dovrebbero entrare in vigore nel 2026, sono state elaborate sull’esempio del cambio operatore in 24 ore introdotto nel 2012 nelle TELCO, al fine di garantire all’utente una procedura più snella e veloce al fine di ottenere il cambio del proprio fornitore nell’arco di sole 24 ore.

La riforma in commento, si appalesa conseguenza naturale della ratio sottesa al “Clean Energy Package” che ha posto il consumatore di energia al centro del mercato, rafforzando il suo diritto di esercizio della libera scelta del fornitore, al fine di permettergli di cogliere tempestivamente le opportunità di offerte commerciali più vantaggiose.

Tuttavia, l’applicazione dello “Switching 24” implica non poche criticità concrete dal punto di vista degli Operatori del mercato, i quali saranno costretti ad adeguare le preesistenti practice alle nuove tempistiche dettate dalla riforma, sin dal diritto al pre-check, tutte quelle operazioni di controllo in merito alla storia pregressa del cliente, alla sua solvibilità, ad eventuale morosità pregressa o in generale alla sua affidabilità che, allo stato, è possibile effettuare in un lasso di tempo ben più dilatato.

Ne discende che giocherà inevitabilmente un ruolo fondamentale il SII – sistema informativo integrato, responsabile della gestione dello switching e delle verifiche di ammissibilità. La Delibera prevede che i dati dell’utente, previo consenso, dovranno essere pubblicati sul Portale Offerte, per consentire al SII la revisione del pre-check.

Altro grave rischio intrinseco alla riforma, consiste nel potenziale aggravarsi del fenomeno del turismo energetico, escamotage utilizzato da tutti quegli utenti avvezzi a cambiare frequentemente fornitore per eludere il pagamento dell’energia prelevata.

Il rischio è che tale condotta venga agevolata dai tempi rapidi e snelli garantiti dalla Deliberazione.

Per tale ragione, durante le consultazioni, gli Operatori hanno proposto di valutare l’introduzione di un limite massimo al numero di switching richiedibili dall’utente in un anno oppure vincolare la richiesta di switching in 24 ore al versamento di un deposito cauzionale da parte del cliente o alla presenza della domiciliazione delle utenze nel precedente contratto.

La riforma, dunque, se da un lato si appalesa coerente con l’attenzione sempre dimostrata dall’Autorità nei confronti del cliente finale, dall’altro non potrà non essere seguita da ulteriori specifiche pratiche che supportino le Società di vendita e di dispacciamento nella gestione pratica del nuovo processo.

Autore Erica Aprile

Associate

Milano

e.aprile@lascalaw.com

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