Con Ordinanza interlocutoria n. 18009 del 2024, la Prima Sezione Civile ha disposto la rimessione degli atti del giudizio alla Prima Presidente della Corte al fine di consentirne la trattazione avanti le Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c., investite di dirimere il contrasto sorto in seno alla Terza Sezione Civile relativamente alla legittimità del diritto ai conguagli nel servizio idrico integrato.
La questione: conguagli tariffari e partite pregresse
E, segnatamente, gli odierni resistenti avevano convenuto in giudizio il Gestore del servizio idrico integrato omississ, affinché fossero dichiarati non dovuti gli importi di cui ai consumi idrici fatturati a titolo di “conguagli delle partite pregresse 2005-2011”.
La domanda, accolta in primo grado, veniva confermata dal Giudice dell’impugnazione che riteneva illegittima l’introduzione di una tariffa integrativa retroattiva “sia per violazione del principio di retroattività degli atti amministrativi, sia per la violazione dei principi posti a fondamento del rapporto negoziale e, in particolare, del principio di affidamento nell’esecuzione del contratto”.
Il Gestore ricorreva dunque in Cassazione contestando, con il secondo motivo, l’errata interpretazione delle disposizioni che regolano il sistema tariffario nel servizio idrico integrato. La definizione stessa di “partite pregresse”, afferma la ricorrente, risulta infatti conforme al principio che riconosce il diritto al recupero tariffario dei costi di investimento e di gestione ottimale del servizio.
Il contrasto tra gli orientamenti della Terza Sezione Civile
In altre parole, a fronte di un nuovo metodo tariffario idrico, “i costi esistenti nell’anno di riferimento, non considerati in precedenza ai fini tariffari, erano stati legittimamente inseriti come componenti della tariffa nell’ambito di un nuovo sistema regolatorio in ossequio al principio di derivazione europea del full cost recovery”.
Le Sezioni Unite sono state dunque investite della risoluzione del contrasto giurisprudenziale sorto tra i Giudici della Terza Sezione Civile, in seno alla quale si erano delineate sull’argomento due diverse linee di pensiero: un primo orientamento, infatti, riteneva legittimo il recupero dei costi “ora per allora” ma nei limiti dei “costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione del servizio” mentre il secondo orientamento escludeva la liceità dell’imposizione di un conguaglio per partite pregresse in quanto “per la natura del contratto di somministrazione, avente carattere periodico, l’erogazione del servizio idrico comporta un prezzo che viene corrisposto all’atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse” e, dunque, il conguaglio di per sé determinerebbe l’ammontare del corrispettivo “per consumi già avvenuti, in assenza di accordo delle parti ed in carenza di potere impositivo”.
Il ruolo dell’approvazione degli Enti d’Ambito e il dies a quo della prescrizione
La valutazione delle Sezioni Unite non può prescindere dalla corretta interpretazione dell’art. 31, comma 1, della Delibera 643/2013/R/idr adottata da AEEGSI – oggi Arera – Autorità investita, tra gli altri, del compito di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, di predisporre e rivedere periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio medesimo e di approvare la tariffa stessa.
Il citato art. 31 della Delibera stabilisce che gli Enti di Ambito o altri soggetti competenti devono quantificare e approvare eventuali conguagli tariffari relativi a periodi antecedenti il trasferimento delle funzioni di regolazione all’Autorità e, dunque, entro il 30 giugno 2014: la normativa di settore si inserisce quindi nell’ambito della normativa nazionale che prevedeva l’applicazione del “metodo tariffario normalizzato”, introdotto dal D.M. 1° agosto 1996, alle gestioni del servizio idrico integrato istituito a norma degli articoli 8 e 9 della legge n. 36 del 5 novembre 1994 ma non alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge le quali, a norma del seguente art. 10, comma 3, proseguono sino alla scadenza a seguire le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione.
Le Sezioni Unite ritengono quindi che il diritto al conguaglio “non è liquido anteriormente all’approvazione dell’Ente d’Ambito, che – come si è visto – doveva intervenire entro il 30 giugno 2014: prima di tale approvazione il gestore è nell’impossibilità giuridica di far valere il proprio diritto: quindi va ribadito, in continuità con l’arresto sopra richiamato, che la prescrizione del diritto al conguaglio decorre dal frangente temporale in cui si colloca quell’approvazione”.
Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite
Le S.U., dunque, con la sentenza n. 23858 del 26 agosto 2025 in commento, concludono accogliendo il secondo motivo di ricorso, rinviando per la riforma della sentenza gravata conformemente al seguente principio di diritto: “In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell’art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel D.M. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il metodo tariffario normalizzato”.
28.10.2025