Con la recente sentenza n. 26861 emessa il 6 ottobre 2025, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile è intervenuta allo scopo di decidere in merito alle doglianze di un utente di fatto della fornitura di energia elettrica che non aveva assunto la qualifica di erede del de cuius, utente originario.
Il ricorrente, infatti, aveva proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo notificato dalla Società di vendita dell’energia eccependo di non essere obbligato in quanto la parte contrattuale destinataria della fornitura, il nonno dell’ingiunto, era deceduto anni prima e l’opponente non ne era divenuto erede.
Il Tribunale di prime cure statuiva che, quanto alla legittimazione passiva, “l’ingiunto doveva ritenersi obbligato in proprio quale fruitore della somministrazione”, valutazione confermata dalla Corte d’Appello successivamente adita, che rimarcava che il ricorrente “era stato il beneficiario delle somministrazioni successive alla morte del nonno, formale intestatario del contratto, e, fruendone senza rendere edotto il somministrante della morte del titolare dell’utenza, aveva assentito alla prosecuzione del rapporto contrattale senza per converso mai recedere, rendendosi così debitore”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, nel condividere la decisione emessa dal Giudice del gravame, compie un’ulteriore valutazione osservando che il Collegio di merito aveva rilevato che la Società di vendita dell’energia, in sede di costituzione avverso l’opposizione al decreto ingiuntivo, aveva comunque affermato che l’utente di fatto doveva ritenersi obbligato in proprio.
La Corte d’Appello ha così ritenuto sussistente una domanda volta a fondare alternativamente la responsabilità debitoria.
Valuta dunque la Suprema Corte che “del resto – e lo si osserva solo per completezza – è stato chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l’opponente si avvalga dello ius variandi posteriormente all’atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc civ., ratione temporis applicabile (Cass. Sez. U., 15/10/2024, n. 26727)”.
Conclude dunque la Corte di Cassazione che “né il ricorrente ha censurato specificatamente nel merito la fondatezza della ritenuta sussistenza di una obbligazione in proprio non quale successore nel contratto bensì quale fruitore effettivo della fornitura implicitamente quanto univocamente consenziente alle conseguenti obbligazioni fatte in tal senso valere dal somministrante, limitandosi in questa sede a insistere, in buona sostanza, sulla deduzione di extrapetizione come visto infondata”.
25.11.2025