Con la Deliberazione 341/2025/R/GAS del 22 luglio 2025 l’Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, è intervenuta al fine di dirimere le criticità sorte nel rapporto tra l’impresa di trasporto e l’impresa di distribuzione nella fornitura di gas naturale nel caso di reti gas temporaneamente isolate e definirne le procedure di settlement.
Per garantire, infatti, la continuità della fornitura in situazioni di emergenza o di manutenzione della rete e, dunque, laddove si verifichi l’interruzione/riduzione del servizio, l’impresa di distribuzione gestisce un servizio alternativo di fornitura di gas tramite il cosiddetto “carro bombolaio”.
E, segnatamente, l’art. 17 della Deliberazione n. 138/04 prevede che l’impresa di distribuzione provveda “a organizzare il servizio sostitutivo necessario a garantire l’alimentazione dei punti di riconsegna interessati, sostenendo i costi di tale servizio e ripartendo i costi relativi alla materia prima tra gli utenti interessati dal servizio sostitutivo, nei casi di sospensione dell’erogazione del servizio per: a) interventi di manutenzione; b) interventi di dismissione, estensione o potenziamento dell’impianto di distribuzione; c) interventi derivanti da interferenze con opere di terzi”.
L’Autorità è dunque intervenuta sulla scia delle risultanze della consultazione 221/2024/R/GAS, al fine di definire il regolamento tecnico-economico nella fornitura di gas tramite carro bombolaio, per stabilire quali soggetti e secondo quali modalità e tempistiche debbano contabilizzare la fornitura alternativa in commento e garantirne la corretta gestione amministrativa e tecnica.
In modo particolare, la Deliberazione 341/2025 mira a risolvere le potenziali criticità nel rapporto tra impresa di trasporto e impresa di distribuzione: e, segnatamente, dalla consultazione sono emerse complessità connesse agli oneri implementativi, gestionali e di natura fiscale che le soluzioni prospettate introdurrebbero stabilendo un rapporto di natura commerciale tra i due soggetti.
Per tali ragioni, con la Deliberazione in commento l’Autorità ha stabilito che l’operatore del settlement, di norma il distributore, ha l’obbligo di contabilizzare i volumi di gas immessi tramite carro bombolaio distinguendoli dai consumi normalmente misurati attraverso il contatore installato sulla rete.
Ancora, devono essere predisposte comunicazioni puntuali, anche su base giornaliera, dei volumi forniti in modalità alternativa al sistema di bilanciamento nazionale.
Anche relativamente all’aspetto della tracciabilità delle forniture, l’operatore ha l’obbligo di documentare la quantità di gas consegnato per ciascun punto servito, la data e ora di inizio e fine della fornitura alternativa nonché l’identificazione del soggetto responsabile della logistica.
L’operatore, ancora, ha il dovere di garantire che il punto di riconsegna venga correttamente mantenuto attivo anche in assenza di fornitura di rete, che vengano evitati conguagli impropri o errori di fatturazione e che venga eventualmente aggiornato il profilo di prelievo del cliente per tener conto della modalità straordinaria di alimentazione.
Da ultimo, di particolare rilevanza si appalesano da un lato gli obblighi di reportistica verso il SII – Sistema Informativo Integrato, per il tramite dell’invio di report strutturati in conformità a quanto stabilito dall’Arera di concerto con l’Acquirente Unico e, dall’altro, gli obblighi di trasparenza nei confronti del cliente finale.
L’operatore ha infatti l’obbligo di informare tempestivamente il cliente in merito alla modalità alternativa di alimentazione del gas, alle eventuali conseguenze sulla fatturazione e sugli oneri applicabili nonché alla durata del servizio alternativo prevista.
Emerge evidente l’obiettivo finale dell’intervento dell’Autorità, ancora una volta attenta ad assicurare i migliori standard di trasparenza e di efficienza nella contabilizzazione della fornitura di gas alternativo ma soprattutto di certezza nei rapporti economici tra fornitori, distributori ed utenti finali, assicurando l’uniformità delle prassi tecniche e contabili in tutti quei casi non standard al fine di consolidare l’infrastruttura digitale del sistema gas.