02.09.2025 Icon

La Cassazione decide: legittima la servitù coattiva di passaggio anche per esigenze abitative

Con l’ordinanza n. 11126 emessa il 28 aprile 2025, la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile è intervenuta allo scopo di definire l’ambito di applicazione dell’art. 1052 c.c. con particolare riguardo alle esigenze prodromiche alla costituzione coattiva di servitù di passaggio pedonale e carraio.

Il caso concreto: tra usucapione e servitù coattiva

I coniugi omissis, infatti, avevano adito il Tribunale di primo grado al fine di veder accertato in via principale l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del loro fondo e a carico dei mappali di proprietà del convenuto, nel tratto già destinato a sedime viario; in via subordinata, gli attori chiedevano la costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio ai sensi degli articoli 1051 e 1052 c.c., con conseguente condanna nei confronti del proprietario del fondo servente alla consegna della chiave o di altro dispositivo di apertura della sbarra posizionata alla confluenza della strada privata con la strada provinciale.

La doppia conferma dei giudici di merito

Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda subordinata e la pronuncia, impugnata dal convenuto, veniva confermata dalla Corte d’appello.

Il ricorso in Cassazione e l’estensione dell’art. 1052 c.c.

L’odierno ricorrente adiva dunque la Suprema Corte, contestando l’errata applicazione dell’art. 1052 c.c. nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 167 del 29 aprile 1999, richiamata in entrambi i precedenti gradi di giudizio, che tutelava precipuamente la posizione di soggetti diversamente abili, dichiarando l’illegittimità dell’art. 1052 c.c. nella misura in cui non tipizzava la possibilità di costituire una servitù coattiva di passaggio anche in favore di soggetti con difficoltà di deambulazione.

Dichiara la Corte territoriale che la pronuncia viene correttamente estesa, nella sentenza gravata, “ad ambiti diversi da quello esaminato dalla Consulta, ma ugualmente connotati dalla centralità della persona, anche alla luce dell’orientamento della Corte di legittimità sulla questione”. 

Il nuovo orientamento: esigenze abitative al centro

Ebbene la Suprema Corte con l’ordinanza in commento interviene al fine di confermare l’orientamento fatto proprio dai Giudici di primo e secondo grado, ritenendo che “quanto all’interpretazione ed applicazione della sentenza della Corte cost. n. 167 del 1999, questa Corte ha avuto modo di affermare reiteratamente che l’art. 1052 cod. civ. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell’agricoltura o dell’industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale citata, un mutamento di prospettiva secondo il quale l’istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli art. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale”.

Servitù coattiva e bilanciamento tra i diritti

Naturalmente, prosegue la Corte, l’interpretazione in commento dovrà essere applicata in maniera equilibrata e condizionata e, segnatamente: il passaggio imposto non dovrà comportare un sacrificio per il fondo servente maggiore del beneficio per il fondo dominante, dovranno essere previamente valutati e ponderati gli interessi di tutte le parti nonché adeguatamente impiegato lo strumento dell’indennità previsto dall’art. 1053 c.c.

La Suprema Corte conclude confermando l’innovativo intento estensivo della portata applicativa dell’art. 1052 c.c. anche ad ambiti ugualmente connotati dalla centralità della persona umana, a garanzia delle esigenze abitative tutelate dalla Costituzione.

Autore Erica Aprile

Associate

Milano

e.aprile@lascalaw.com

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