24.06.2025 Icon

Hai dimenticato la pratica ENEA? L’Ecobonus è ancora tuo

Con due importanti ordinanze depositate il 10 maggio 2025 (n. 12422 e n. 12426), la Corte di Cassazione ha chiarito un punto che da anni crea dubbi tra contribuenti, tecnici e operatori fiscali: l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA, necessaria per accedere all’Ecobonus, non comporta la perdita del diritto alla detrazione.

In altre parole, se si fanno lavori di riqualificazione energetica e si rispettano i requisiti previsti dalla legge (come l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, la certificazione APE e il pagamento tracciabile delle spese), si ha comunque diritto alla detrazione fiscale, anche se ci si dimentica di inviare, o si invia in ritardo, la pratica all’ENEA.

Questo principio, che può sembrare di buon senso, fino ad oggi era tutt’altro che scontato, perché l’Amministrazione finanziaria – in più occasioni – aveva ritenuto che la mancata comunicazione fosse causa di decadenza, ossia che facesse perdere tutto il beneficio fiscale, anche se i lavori erano stati eseguiti correttamente.

La Cassazione ha posto fine a questa incertezza interpretativa, riconoscendo in modo esplicito che l’obbligo di invio all’ENEA ha uno scopo puramente statistico: serve, cioè, allo Stato per sapere quanto si risparmia in termini energetici, ma non incide in alcun modo sul diritto del contribuente a ottenere la detrazione. Le due ordinanze richiamano anche un altro precedente recente (n. 8019/2025), in cui era già stato affermato che una decadenza così pesante – come la perdita di una detrazione fiscale – può essere prevista solo da una norma chiara e precisa, e non può essere “dedotta” per via interpretativa o presunta. Insomma, se la legge non dice espressamente che si decade dal beneficio per il mancato invio all’ENEA, allora non si può affermare il contrario.

Le ordinanze in esame chiariscono in modo univoco che l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non può determinare la decadenza dal diritto alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica, in assenza di una previsione normativa espressa in tal senso. La Corte qualifica tale adempimento come avente finalità meramente informativa e statistica, escludendone la natura costitutiva ai fini del beneficio fiscale. Ne deriva che, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla normativa (tra cui asseverazione tecnica, certificazione energetica e tracciabilità dei pagamenti), il diritto alla detrazione rimane integro, indipendentemente dall’invio della comunicazione all’ENEA.

Autore Marco Cavaleri

Associate

Milano

m.cavaleri@lascalaw.com

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