22.07.2025 Icon

Gas, Smart Meter e Trasparenza: la disciplina ARERA sui costi di telelettura e concentratori

La deliberazione 331/2025/R/GAS, adottata da ARERA il 15 luglio 2025 nella 1348ª riunione, rappresenta un tassello fondamentale nell’ambito della regolazione economica dei servizi di misura del gas naturale, in particolare con riferimento al riconoscimento dei costi operativi sostenuti dalle imprese di distribuzione per i sistemi di telelettura/telegestione (TEL) e per i concentratori (CON) negli anni 2021 e 2022.

Il quadro normativo: fonti UE e disciplina tariffaria nazionale

L’intervento regolatorio si fonda su un solido impianto normativo multilivello, a partire dalla Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente norme comuni per il mercato interno del gas naturale, recepita nell’ordinamento italiano dal D.lgs. 1° giugno 2011, n. 93, che attribuisce all’Autorità ampi poteri di regolazione tariffaria e promozione dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità.

I costi TEL e CON tra criteri di ammissibilità e correzioni ARERA

Inoltre, la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva dell’Autorità, e il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, con il suo impianto liberalizzatore del mercato del gas, rappresentano i riferimenti domestici primari. In attuazione di tali fonti, la deliberazione ARERA n. 570/2019/R/GAS e il relativo Allegato A (RTDG) definiscono il quadro tariffario del servizio di misura, prevedendo all’art. 31 il meccanismo di riconoscimento a consuntivo dei costi TEL e CON, entro un tetto massimo unitario (comma 31.2), differenziando le componenti tariffarie: 𝑡(𝑟𝑎𝑐)𝑡ₒₚₑ per i costi operativi ordinari, 𝑇𝐸𝐿𝑡,𝑐 per i costi centralizzati di telelettura e 𝐶𝑂𝑁𝑡,𝑐 per i concentratori.

La determinazione 6/2021-DIEU ha definito puntualmente le modalità di presentazione delle istanze da parte delle imprese, i criteri di ammissibilità dei costi (escludendo ad esempio i costi del traffico dati già coperti dalla 𝑡(𝑟𝑎𝑐)𝑡ₒₚₑ, quantificata a 0,53 €/pdr per il periodo 2020-2022), nonché le regole per l’eventuale decurtazione nei casi di contratti “buy integrati”.

La deliberazione 331/2025/R/GAS si è fondata su tale impianto per deliberare i costi ammissibili del 2022, e per correggere quelli del 2021 relativi a due casi specifici: UNISERVIZI S.p.A. (ID 553), che aveva originariamente attribuito parte dei costi all’attività di distribuzione anziché alla misura, e Adistribuzionegas S.r.l. (ID 1030), che aveva inserito erroneamente valori non congrui nella voce “Costi di gestione SIM”.

Conseguenze operative per le imprese e aggiornamento del vincolo CSEA

In entrambi i casi, l’Autorità ha mostrato flessibilità regolatoria, prevedendo una rivalutazione dei dati nei termini previsti dalla deliberazione 192/2025/R/GAS. La decisione ha confermato che, in assenza di istanza, il riconoscimento si limita alla componente standardizzata pari a 0,53 €/pdr, coerentemente con i principi di proporzionalità e non discriminazione. Inoltre, in applicazione degli articoli 39 e 46 della RTDG, ARERA ha impartito disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) affinché proceda all’aggiornamento del vincolo ai ricavi ammessi per il 2022 e all’eventuale regolazione a conguaglio degli importi.

Si conferma così il ruolo centrale dell’Autorità nella promozione di investimenti efficienti in tecnologie di smart metering, elemento chiave per l’innovazione dei servizi energetici, nel rispetto dei principi di accountability contabile (richiamati nel TIUC – Testo Integrato Unbundling Contabile, deliberazione 137/2016/R/COM) e nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, digitalizzato e orientato al consumatore finale.

Autore Marco Cavaleri

Associate

Milano

m.cavaleri@lascalaw.com

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