Recentemente il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 4536/2025, emessa in data 11 novembre 2025, è tornato a pronunciarsi su due principi oggi centrali nei giudizi di recupero del credito nel settore Utilities:
1. la piena idoneità probatoria della fattura elettronica SDI;
2. la necessità di contestazioni specifiche in tema di consumi.
Difatti, in primo luogo, il Giudice, nel rigettare l’eccezione avversaria, ha affermato che le fatture elettroniche:
“possono essere equiparate all’estratto autentico delle scritture contabili, giacché il Sistema di Interscambio SDI ne garantisce autenticità e immodificabilità”.
La posizione espressa dal Tribunale è di estremo rilievo nell’ambito di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, come quello analizzato, quando l’utente muove contestazioni alla prova del credito fornita in sede monitoria. Difatti, gli operatori del settore fanno riferimento al nuovo strumento introdotto nel nostro ordinamento e rappresentato dalla fatturazione elettronica mediante il quale vengono gestite – ad oggi – la maggioranza dei rapporti e degli scambi commerciali. Da qui deriva l’importanza di una pronuncia come quella analizzata, che si esprime in termini chiari nel ritenere che
“La fattura elettronica è prova idonea a far valere un credito certo, liquido ed esigibile… il formato XML ha una valenza probatoria superiore alla fattura cartacea, rendendo superflua la produzione dell’estratto autentico”.
La decisione non è un caso isolato, ma si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato:
“Diversi giudici di merito si sono già espressi in tal senso… Tribunale di Verona 29.11.2019; Vicenza 25.10.2019; Padova 25.05.2020; Cuneo 14.04.2021”.
Il Tribunale di Salerno non si ferma a ciò, ma va oltre.
Quanto poi al merito del credito e alla prova dei consumi fatturati nelle bollette azionate in sede monitoria che vedono, in sede di opposizione, una contestazione da parte dell’utente, il Tribunale ha respinto le contestazioni dell’opponente dando rilievo alla produzione documentale offerta della società di fornitura:
“Le fatture riportano i dati di consumo trasmessi dal distributore… le contestazioni generiche non possono essere prese in considerazione in mancanza di valida allegazione”.
Sul punto il Giudice ha richiamato il principio cardine secondo il quale
“La contestazione deve essere specifica: deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile”, ribadendo in particolare che “Il contatore… genera una presunzione di correttezza a favore del creditore”.
La sentenza ha fondato la pronuncia sul richiamo di ampia giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile sentt. nn. 7045/2018; 17078/2017; 23699/2016; 836/2021; 34701/2021), ritenendo che:
“Grava sul somministrante l’onere di provare il funzionamento del contatore, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni non evitabili con ordinaria diligenza”.
Il Tribunale ha fatto, pertanto, applicazione il principio delle Sezioni Unite n. 13533/2001:
“Il creditore deve provare la fonte del diritto… il debitore deve provare il fatto estintivo”.
Avendo il fornitore prodotto contratto, fatture elettroniche e altresì la certificazione dei consumi trasmessa del Distributore territorialmente competente, e risultando le contestazioni meramente generiche, infondate, nonché dirette unicamente a procrastinare il pagamento di quanto legittimamente dovuto alla società di fornitura elettrica, il Tribunale ha rigettato integralmente l’opposizione avversaria.
20.11.2025