03.07.2025 Icon

Esecuzione obbligo di fare: il Comune inadempiente non può opporre la condotta ostativa del Gestore del Servizio Idrico Integrato

Con la sentenza n. 9063 emessa il 6 aprile 2025 la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ha dichiarato inammissibile ed infondato il ricorso proposto dal Comune di omissis al fine di ottenere la riforma della sentenza con cui la Corte d’Appello confermava il rigetto dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. svolta dal ricorrente.

La vicenda prende le mosse dal giudizio di accertamento tecnico preventivo, a seguito di ricorso ex art. 669 c.p.c. incardinato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato cui ha fatto ancora seguito il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introdotto dal Condominio odierno resistente, in relazione ai danni e cedimenti provocati dalla fuoriuscita di liquami da un pozzetto di ispezione della fognatura ubicato nell’area antistante la palazzina omissis, che consentiva l’accesso al pianto seminterrato.

All’esito dell’espletata CTU, il perito concludeva manifestando la necessità di modificare il tracciato della rete fognaria pubblica e, all’uopo, suggeriva che il Comune ed il Gestore del SII, ciascuno per le proprie competenze, valutassero “eventuali alternative al tracciato proposto dallo scrivente CTU che consenta la realizzazione della fognatura all’interno di aree pubbliche e/o asservite ad uso pubblico, anche al fine di agevolare i futuri interventi di manutenzione sulla fognatura”.

Il Giudice di primo grado, ritenuta l’esclusiva responsabilità del Comune di omissis – per aver rilasciato la concessione edilizia per la costruzione del fabbricato facente parte del Condominio sull’area percorsa dal collettore fognario in assenza del progetto esecutivo – condannava l’Ente “alla realizzazione dei lavori di rifacimento del tratto di fognatura pubblica che aveva cagionato i danni ai locali dell’ente di gestione attraverso il compimento delle opere meglio specificate a pag. 25 della relazione di consulenza tecnica”.

Il Comune, tuttavia, non provvedeva ad adempiere spontaneamente a quanto statuito in sentenza e, dunque, ricevuta la notifica dell’atto di precetto, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., adducendo l’impossibilità giuridica di dare attuazione all’obbligo di fare, stante il diniego opposto dal Gestore del SII a realizzare le opere descritte nella relazione peritale e nel computo metrico. Il rigetto dell’opposizione pronunciato all’esito del giudizio di primo grado veniva confermato anche dal Giudice dell’impugnazione e, dunque, il Comune proponeva ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte è stata investita della valutazione in merito all’opponibilità di fatti sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo, alla mancata esecuzione dell’obbligo di fare.

Ebbene, la Terza Sezione prende le mosse dalla distinzione giuridica dell’Ente rispetto al Gestore del SII affermando che “non soltanto il comando giudiziale, contenuto in un titolo esecutivo giudiziario, non può essere eluso dall’ente pubblico obbligato adducendo l’affidamento del servizio a terzi concessionari, ma sull’ente pubblico destinatario del comando giudiziale incombe l’obbligo di adottare ogni condotta necessaria per ottemperare al comando, anche a fronte di eventuali obiezioni di concessionari o di terzi”.

La Corte decide dunque il ricorso sulla base del seguente principio di diritto: “”In tema di opposizione a esecuzione per obblighi di fare, per “fatto sopravvenuto impediente” – tale da implicare la ineseguibilità del titolo esecutivo giudiziale opposto – non può intendersi né la condotta ostativa o renitente di un soggetto, che è stato parte del giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale, giustificata da ragioni che quegli aveva l’onere di sottoporre al giudice di quel medesimo giudizio; ma nemmeno la condotta, ostativa o renitente, di un soggetto, sottoposto a precisi poteri di direzione dell’ente locale o, comunque, all’obbligo di conformarsi alle indicazioni che quest’ultimo, a sua volta legato da un provvedimento giudiziale, gli avesse impartito in concreto”.

In altre parole, il Comune non può ritenersi in alcun modo esentato dall’esecuzione del titolo in nome dell’asserita condotta ostativa del Gestore dovendo, invece, attivare ogni potestà, anche pubblicistica, al fine di eseguire il giudicato formatosi nei propri confronti.

Autore Erica Aprile

Associate

Milano

e.aprile@lascalaw.com

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