23.10.2025 Icon

CTU per verificare gli importi delle bollette: è esplorativa se non supportata da concrete circostanze di fatto

Il Tribunale Civile di Palmi, con la recentissima Sentenza n. 528 del 10 ottobre 2025, è intervenuto allo scopo di decidere in merito alla contestazione ed al valore probatorio delle fatture di energia elettrica nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, facendo proprio l’orientamento già chiarito dalla Suprema Corte con l’Ordinanza n. 949 del 10 gennaio 2024.

E, segnatamente, l’utente proponeva opposizione a decreto ingiuntivo contestando la presunta incertezza del quantum debeatur, a suo dire corroborata dalla mancata prova del credito azionato stante l’omessa esibizione delle fatture elettroniche.

La richiesta di CTU: una prova esplorativa?

L’opponente, dunque, formulava apposita istanza con cui chiedeva all’Adito Tribunale di volersi disporre CTU “al fine di verificare l’esattezza degli importi ingiunti considerato l’importo delle bollette del gestore di fornitura subentrato a omissis”.

Ebbene, il Giudice di prime cure rigettava l’stanza formulata dal cliente qualificandola come “esplorativa”: a parere del Decidente, infatti, la richiesta non era corroborata dalla prova certa di ulteriori circostanze di fatto quali, ad esempio, il malfunzionamento dell’apparecchio di misurazione dei consumi, errori nei conteggi della fatturazione o la violazione del piano tariffario concordato.

La richiesta CTU, infatti, “non può essere utilizzata dall’opponente per sopperire all’onere probatorio gravante sulla parte istante”.

Fatture elettroniche e valore probatorio

A fronte di quella che il Giudice definisce una “ipotesi astratta” formulata dall’utente, infatti, la Società fornitrice, parte attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, “ha sufficientemente assolto al suo onere probatorio, offrendo in giudizio prova del titolo negoziale in forza del quale ha maturato il proprio credito, prova dell’erogazione della quantità di energia elettrica indicata nelle fatture insolute per le quali ha agito (certificato del distributore unico territorialmente competente) ed ha spiegato meglio le ragioni dell’importo complessivo per il quale agisce, ha dimostrato di avere regolarmente contabilizzato le fatture, trasmesse per SDI e riprodotte in sintesi in formato .pdf come prodotte in giudizio”.

Rispetto alla compiuta prova offerta dalla Società di vendita, prosegue il Giudice, l’opponente ha fornito una prova meramente indiziaria, non corroborata da elementi probatori utili ad eseguire un confronto ragionato delle fatture emesse dai due diversi fornitori di energia elettrica.

In questa prospettiva, la CTU si trasformerebbe “in una specie di esperimento finalizzato a dimostrare una teoria astratta, svilendone la natura di accertamento tecnico scientifico, utile al Giudice perché non in possesso delle conoscenze scientifiche richieste dal caso, e che prende le mosse da fatti reali, concreti e provati emersi nel giudizio”.

Il Tribunale di Palmi conclude, dunque, per il rigetto non solo della chiesta CTU ma della medesima opposizione ribadendo, invece, che la Società di vendita ha assolto al proprio onere probatorio dimostrando la certezza e debenza del credito azionato coerentemente ai principi espressi dalla Suprema Corte con l’Ordinanza n. 949 del 10 gennaio 2024: “nessuna contestazione specifica è stata mai sollevata sulle fatture ricevute, sicché le fatture accettate senza contestazioni, benché di formazione unilaterale, possono costituire un valido elemento di prova della consistenza delle prestazioni eseguite, in un contesto in cui non solo l’esistenza del rapporto, ma anche l’effettiva esecuzione del servizio risultano pacifiche fra le parti”.

Autore Erica Aprile

Associate

Milano

e.aprile@lascalaw.com

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