Con la Sentenza n. 20944 del 23 luglio 2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione si è espressa in merito all’onere della prova e ai doveri di manutenzione a carico dell’utente in materia di consumi idrici anomali.
Il caso: consumo anomalo e contestazione della fattura
E, segnatamente, l’utente contestava l’emissione di due fatture per consumi idrici trimestrali asseritamente anomali rispetto ad un’utenza familiare, chiedendo l’accertamento della non debenza delle somme in quanto causati, a suo dire, da perdita occulta non imputabile al consumatore ovvero, nel caso di specie, ad una rottura del galleggiante dovuta a picchi di pressione dell’acqua.
La domanda, accolta in primo grado, veniva tuttavia riformata dalla Corte d’Appello adita che emendava la decisione osservando che:
- Non era stato neppure allegato un malfunzionamento del contatore;
- Le letture dei consumi reali erano sempre avvenute tempestivamente;
- Il contratto prevedeva specificatamente l’esonero da obblighi di avviso in ordine a sproporzionati aumenti dei consumi;
- Era risultato, in specie a mezzo dell’accertamento peritale disposto in primo grado, che la misura dei consumi rilevati era dovuta ad una rottura del galleggiante posto all’interno del serbatoio dell’utente che non aveva effettuato gli opportuni controlli e la dovuta manutenzione;
- Nessuno dei vicini del luogo aveva riscontrato eccessi di pressione nell’erogazione.
L’utente ricorreva dunque in Cassazione contestando la violazione dei principi in materia di onere della prova nel contratto di somministrazione, ritenendone onerata la società somministrante, l’omessa comunicazione dell’anomalia dei consumi in violazione degli obblighi di buona fede contrattuale nonché la non imputabilità all’utente dei mancati controlli e del difetto di manutenzione del serbatoio.
La Cassazione rigetta il ricorso: due principi chiave
La Suprema Corte, con la Sentenza in commento, rigetta il ricorso, delineando chiaramente due principi cardine in tema di prova dell’asserita anomalia dei consumi.
Da un lato, infatti, la Corte ritiene dirimente la violazione dell’obbligo di diligenza dell’utente in merito ai doveri di controllo e manutenzione del proprio serbatoio, risultato malfunzionante a causa della rottura del galleggiante. Prosegue la Corte, “non vale dunque il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte concernente l’autonoma obbligazione del somministrante di avvisare il somministrato delle anomalie in parola, poiché il principio è stato affermato specificando che resta riservato al giudice di merito l’accertamento fattuale del rapporto tra inadempimento e danno”.
D’altro canto, la Suprema Corte condivide la decisione del Giudice dell’impugnazione che ha ritenuto dirimente l’omissione, da parte dell’utente, di sussistenti obblighi di controllo e manutenzione periodica, a fronte dell’impossibilità di configurare, in capo all’impresa, l’obbligo di “segnalare ogni aumento dei consumi, per come previsto dall’art. 2 del contratto”.
In altre parole, conclude la Corte, laddove il somministrato avesse controllato regolarmente il funzionamento del serbatoio adempiendo, quindi, ai doveri di manutenzione dello stesso, l’eccesso dei consumi sarebbe stato plausibilmente evitato e, in ogni caso, “quest’obbligo doveva comunque ritenersi decisivo rispetto alle speculari obbligazioni riferibili alla società erogante, sia in termini di buona fede che ai sensi dello specifico contratto”.
28.10.2025