La sentenza della Corte d’Appello di Roma (n. 624/2026 del 23 gennaio 2026) affronta il tema dell’onere della prova nei contratti di somministrazione di gas naturale, soffermandosi sul valore probatorio delle bollette, sulla funzione del contatore e sull’incidenza del principio di non contestazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La decisione si colloca nel quadro della giurisprudenza di legittimità in tema di rilevazioni del contatore, ma ne rielabora i presupposti applicativi, ponendo l’accento sulla funzione della contestazione specifica nel riparto dell’onere probatorio.
Il giudizio trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dal gestore per il pagamento di fatture relative a consumi di gas rimasti insoluti. L’ingiunto proponeva opposizione deducendo di non essere più nella disponibilità dell’immobile servito dalla fornitura e di non essere, pertanto, responsabile dei consumi fatturati. Il Tribunale di Latina accoglieva l’opposizione, ritenendo non provata l’effettiva entità dei consumi e valorizzando il principio secondo cui la rilevazione mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
La Corte d’Appello ha riformato integralmente la decisione, rilevando come l’opponente non avesse formulato alcuna contestazione specifica dei consumi, limitandosi a deduzioni generiche sulla propria estraneità soggettiva al rapporto di fornitura. In applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., il Collegio ha ritenuto che l’assenza di una contestazione puntuale esonerasse il gestore dall’onere di fornire una prova ulteriore rispetto alla documentazione contrattuale e contabile prodotta.
L’impostazione seguita in ordine al ruolo del contatore nel rapporto di somministrazione è molto rilevante. La Corte ribadisce che lo strumento di misurazione dei consumi, pur non costituendo prova legale, rappresenta il meccanismo di contabilizzazione accettato dalle parti e che la presunzione di veridicità delle sue rilevazioni può essere superata solo mediante una contestazione tecnica e circostanziata dell’utente. In mancanza di tale contestazione, la presunzione semplice non viene meno e non si attiva l’onere probatorio rafforzato in capo al gestore.
La decisione valorizza, inoltre, la permanenza del vincolo contrattuale, evidenziando come la mancata disdetta dell’utenza e il riconoscimento dell’originaria instaurazione del rapporto impediscano di fondare l’esclusione dell’obbligazione di pagamento sulla sola dedotta estraneità materiale all’immobile. In tal modo, la Corte riafferma che l’obbligazione di pagamento dei consumi trova il proprio fondamento nel rapporto contrattuale e non nella mera disponibilità del bene servito dalla fornitura.
La sentenza evita che la presunzione semplice di veridicità del contatore venga utilizzata come fondamento di una esclusione automatica dell’obbligazione di pagamento in capo all’utente. Il principio di non contestazione e la necessità di una contestazione specifica assumono così una funzione centrale nella dinamica probatoria, quale presupposto per l’attivazione dell’onere probatorio in capo al somministrante.
La decisione della Corte d’Appello di Roma è fondamentale per l’impostazione rigorosa del tema dell’onere della prova nei contratti di somministrazione, ponendo la contestazione specifica quale presupposto imprescindibile per l’attivazione degli obblighi probatori in capo al gestore.
22.10.2026