VICENDA GIUDIZIALE
Con atto di citazione il trasportato conveniva in giudizio la Assicurazioni, innanzi al Tribunale di Potenza, Sezione civile, per accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni sofferti in seguito al sinistro del 30 aprile 2013 e per l’effetto condannare la Assicurazioni alla liquidazione dei danni, ex art. 141 del d.lgs. 209/05.
L’attore deduceva che: a) in data 30/04/2013 era seduto sul sedile posteriore a bordo della Renault Kangoo e nelle dette circostanze, entrava in collisione con altro veicolo che percorreva nel senso opposto di marcia, che nell’affrontare la curva perdeva il controllo ed andava ad impattare la Renault Kangoo su cui sedeva il trasportato/attore. Il conducente dell’altro autoveicolo, nonostante l’impatto ripartiva facendo perdere le proprie tracce.
In data 08/05/2013, il danneggiato, procedeva a presentare denuncia/querela per omissione di soccorso a carico di ignoti, e con raccomandate diffidava la Assicurazioni a risarcire l’attore in qualità di terzo trasportato, nonché l’ Assicurazioni SpA, in qualità di impresa designata per la Regione Basilicata alla gestione del F.G.V.S.. L’attore dava atto del riscontro negativo della Assicurazioni che negava la risarcibilità ai sensi dell’art. 141 d.lgs. 209/2005, così come veniva negata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada poiché non emergevano responsabilità che lo impegnavano.
La convenuta assicurazione evidenziava la carenza di legittimazione attiva dell’odierno esponente per il risarcimento danni quale trasportato dell’autovettura, così come ha evidenziato la propria carenza di legittimazione passiva, poiché l’azione ex art. 141 del D. Lgs. 209/2005 non poteva essere esperita dal trasportato perché nel sinistro non era coinvolto un altro veicolo. Infatti, l’azione diretta non è esercitabile dal terzo trasportato nei casi in cui non è coinvolto un altro veicolo diverso da quello del vettore ovvero, nel caso di sinistro tra un veicolo assicurato ed altro veicolo non assicurato o non identificato. Quindi, ritiene la convenuta compagnia assicurativa che nella fattispecie non trovava applicazione l’art. 141 del Codice della Strada e la domanda di risarcimento danni andava inoltrata al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
ORIENTAMENTI SULL’APPLICABILITA’ ART 141 CDA
Sui limiti sull’applicabilità dell’art. 141, si sono succeduti due diversi orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte:
- con il primo orientamento (ordinanza n. 16477/2017) – relativa ad una vicenda in cui l’attore aveva riportato lesioni mentre viaggiava come trasportato a bordo della propria vettura, condotta al momento dalla sorella, a seguito dello scontro con un veicolo rimasto sconosciuto – ha formulato il seguente principio di diritto: “la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non
identificato“.
La Corte con tale pronuncia ha privilegiato una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in cui si prescinde, per la legittimazione ad esercitare l’azione diretta, dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter esercitare l’azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore; ha aggiunto che, a ben guardare, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per l’integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi.
- Con il diverso orientamento (sent. n. 17963/2021), è stato affermato: “in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l’art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto, ma con l’incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione; ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulticoinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l’art. 144 .c ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l’assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall’art. 2054, comma ,1 c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all’esimente del caso fortuito.
La Corte ha evidenziato – fra l’altro – che “l’esigenza di tutela rafforzata”del trasportato posta alla base dell’art. 141 cod. ass. “emerge solo in presenza di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro perché solo in questo caso acquista significato la possibilità di agire nei confronti dell’assicurazione del vettore “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro”, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito, mentre nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato l’esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall’art. 141, dato che, ai sensi dell’art. 2054, comma 1, cod. civ., il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità alla stregua di quanto previsto dall’art. 141, mentre spetta al vettore provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione equivalente all’esimente del caso fortuito previsto dall’art. 141. Ha concluso che l’azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è dunque quella generale prevista dall’art. 144 nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.
Quindi, l’art. 141 cod. ass. ha introdotto nell’ordinamento un’azione diretta in favore del terzo trasportato da esercitarsi nei confronti dell’assicuratore del vettore (tranne che nell’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito), che è così strutturata: il terzo trasportato promuove la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148, nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, ed esercita l’azione diretta nei confronti della medesima impresa nei termini di cui all’articolo 145. Il danno viene risarcito dall’assicuratrice del vettore, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro; il risarcimento è liquidato entro il massimale minimo di legge e fermo restando quanto previsto all’articolo 140, è fatto comunque salvo, in favore del danneggiato, il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo; l’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.
INTERVENTO DI CHIARIMENTO DELLE SEZIONI UNITE
Le sezioni unite della Suprema Corte, sono intervenute sul punto con sentenza n. 35318/2022 per porre fine ai contrasti giurisprudenziali che si erano verificati in tema di risarcimento danni del terzo trasportato, ovvero se il sistema delineato dall’art. 141 del codice delle assicurazioni presupponga che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli o se l’azione diretta possa essere esercitata anche nel caso che nel sinistro sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovava il passeggero danneggiato.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la seconda possibilità debba essere esclusa e che l’azione diretta richieda necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli. Poiché, l’intero “meccanismo” disegnato dall’art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all’esistenza e all’entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Tale meccanismo, non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l’assicuratore è unico, ossia quello del vettore possibile responsabile civile. Pertanto, il riconoscimento dell’azione ex art. 141 cod. ass. a favore del trasportato nell’unico veicolo coinvolto nel sinistro comporterebbe una forzatura del dato letterale che non risulterebbe giustificata, sul piano logico sistematico, da ragioni di tutela rafforzata del danneggiato e si tradurrebbe nel meccanismo di anticipazione/rivalsa ideato dal legislatore.
Le Sezioni Unite con la sopracitata sentenza, confermano non necessario lo scontro materiale fra veicoli e la sufficienza del mero coinvolgimento nel sinistro di almeno due di essi e, quindi, di almeno due enti assicurativi, determinandosi le condizioni per attuare il meccanismo di anticipazione, del risarcimento al trasportato, da parte dell’impresa assicuratrice del vettore e della successiva rivalsa nei confronti dell’assicuratore del responsabile che – come si è detto – costituisce lo strumento mediante il quale il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del danneggiato.
Le Sezioni Unite, inoltre, evidenziano che in linea con quanto affermato, deve ritenersi altresi che l’art. 141 cod. ass. possa operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, come già ritenuto da Cass. Civ. n. 16477/2017 e come ribadito da Cass. Civ. n. 14255/2020, che ha espresso il principio secondo cui “l’impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell’art. 141, comma ,1 del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 150 d.lgs. citato; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall’art. 283,commi 2e ,4 del d.lgs. n. 209 del 2005”. Infatti, anche in questa ipotesi, sostengono le Sezioni Unite, ricorre, quella duplicità degli enti assicurativi (quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S.) che consente l’operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato dall’art. 141 cod. ass. e, con esso, la possibilità di riconoscere tutela rafforzata al trasportato danneggiato.
IL CASO IN ESAME
Nel caso di specie l’attore (trasportato/danneggiato) ha richiesto il risarcimento danni, in qualità di terzo trasportato, all’Ente che assicurava l’autovettura Renault Kangoo su cui era trasportato.
Richiamando il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte e condiviso dal Tribunale di Potenza, secondo il quale, deve ritenersi applicabile l’art. 141 cod. ass. anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, come già ritenuto da Cass. Civ. n. 16477/2017 e come ribadito da Cass. Civ. n. 14255/2020, che specificamente prevede: “l’impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell’art. 141, comma ,1 del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 150 d.lgs. citato; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione (o non identificato), la rivalsa può essere esercitata contro l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall’art. 283,commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005*.
Pertanto, si deve ritenere ammissibile, l’azione esperita ex art. 141 cod. ass., dal trasportato nei confronti di Assicurazioni SpA, compagnia assicuratrice del vettore sul quale era trasportato, la quale potrà rivalersi contro l’impresa designata dal fondo di garanzia.
Inoltre il Tribunale di Potenza, con la sentenza n. 927/2023, richiamando la pronuncia della Suprema Corte n. 17963/2021, specifica, un altro concetto assai importante, ovverosia che l’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro“, poiché prevede una tutela rafforzata del danneggiato trasportato, l’attore non è tenuto a provare le rispettive responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, limitandosi alla prova del danno e del nesso causale.
26.11.2025