06.05.2026 Icon

Rivalsa interassicurativa: convenzione CARD e azioni recuperatorie ordinarie

Il tema del risarcimento del danno al terzo trasportato continua a rappresentare un terreno di particolare interesse per la prassi assicurativa, soprattutto con riferimento ai rapporti interni tra le assicurazioni coinvolte nel sinistro. In tale contesto si inserisce la recente ordinanza della Corte di Cassazione, che affronta nuovamente il delicato problema delle condizioni di esercizio della rivalsa interassicurativa prevista dall’art. 141, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private, con specifico riguardo alla necessità di adesione alla convenzione CARD.

Corte di Cassazione, sez. III civile, ordinanza 14 aprile 2026, n. 9419

Il fatto e l’iter processuale

La controversia trae origine da un sinistro stradale nel quale una passeggera, terza trasportata su veicolo assicurato, riportava gravi danni. L’assicurazione del vettore provvedeva al risarcimento della danneggiata ai sensi dell’art. 141, comma 1, cod. ass., avvalendosi di una società mandataria per la gestione stragiudiziale della pratica.

A seguito del pagamento, detta assicurazione agiva in giudizio nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile per ottenere il rimborso delle somme corrisposte, invocando, tra l’altro, la rivalsa di cui all’art. 141, comma 4, cod. ass., nonché, in via subordinata, i rimedi ordinari previsti dagli artt. 1299, 2054 e 2055 c.c..

Il giudizio di merito si concludeva, nei primi due gradi, con il rigetto delle domande, sul presupposto della carenza di legittimazione all’azione di rivalsa ex art. 141 cod. ass., per mancata adesione dell’attrice alla convenzione CARD.

La Suprema Corte è stata chiamata a chiarire se l’assicurazione del vettore, che abbia risarcito il terzo trasportato, possa esercitare la rivalsa interassicurativa anche in assenza di adesione alla convenzione CARD e, in caso negativo, se restino praticabili azioni recuperatorie alternative.

Tutela del trasportato e rapporti interni tra le imprese assicuratrici

La Corte di Cassazione muove da una puntualizzazione di sistema: l’art. 141 cod. ass. disciplina due piani nettamente distinti. Da un lato, il primo comma istituisce una tutela rafforzata in favore del terzo trasportato, consentendogli di ottenere il risarcimento direttamente dall’assicuratore del vettore, a prescindere dall’accertamento delle responsabilità e salvo il caso fortuito. Dall’altro lato, il quarto comma regola i rapporti interni tra le imprese assicuratrici, attribuendo all’assicuratore che ha pagato il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile “nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150”.

La funzione sociale della tutela accordata al trasportato – più volte ribadita anche dalle Sezioni Unite – non si estende automaticamente alla fase di riequilibrio economico tra assicuratori. Quest’ultima, secondo la Corte, è assoggettata a un diverso regime, giustificato dall’assenza di esigenze di protezione analoghe a quelle che sorreggono l’azione diretta del danneggiato.

La necessità di adesione alla convenzione CARD ai fini della rivalsa ex art. 141, comma 4, cod. ass.

Nel respingere i motivi di ricorso relativi alla rivalsa ex art. 141, comma 4, cod. ass., la Cassazione afferma con chiarezza che il rinvio operato da tale disposizione all’art. 150 cod. ass. non è meramente formale, ma implica l’applicazione dell’intero meccanismo del risarcimento diretto, così come disciplinato dal d.P.R. n. 254 del 2006.

In particolare, l’art. 13 del regolamento attuativo prevede che i rapporti organizzativi ed economici tra imprese assicuratrici siano regolati mediante apposita convenzione, individuata nella prassi nella c.d. convenzione CARD. L’adesione a tale accordo costituisce, secondo la Corte, il presupposto tecnico‑organizzativo per l’operatività del sistema di compensazione tra assicuratori e, dunque, una condizione indefettibile per l’esercizio della rivalsa semplificata prevista dall’art. 141, comma 4, cod. ass..

I precedenti giurisprudenziali invocati dalla parte ricorrente – che escludono la rilevanza della mancata adesione alla convenzione CARD ai fini della tutela del terzo trasportato – vengono ritenuti non pertinenti, in quanto riferiti esclusivamente all’azione del danneggiato e non ai rapporti interni tra le imprese. La Corte ribadisce così che la convenzione CARD resta irrilevante verso l’esterno, ma assume un ruolo centrale sul piano interassicurativo.

Le azioni alternative di recupero e l’obbligo di esame delle domande subordinate

Di particolare interesse è, tuttavia, l’accoglimento del secondo motivo di ricorso. La Cassazione censura la sentenza d’appello per omessa pronuncia, rilevando che la carenza dei presupposti dell’azione ex art. 141 cod. ass. non esaurisce il thema decidendum qualora l’attore abbia invocato, anche in via subordinata, titoli diversi.

Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022, la Corte ribadisce che il giudice non può limitarsi a rigettare la domanda per inapplicabilità dell’art. 141 cod. ass., ma deve verificare se sussistano i presupposti delle azioni ordinarie, quali: l’azione di regresso ex art. 1299 c.c.; la surrogazione ex art. 1203 c.c. nel diritto risarcitorio del danneggiato; la surrogazione assicurativa ex art. 1916 c.c..

In presenza di domande subordinate fondate su tali titoli, il loro esame non può essere eluso neppure facendo ricorso al criterio della “ragione più liquida”.

Considerazioni conclusive

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione offre un chiarimento di rilevante impatto operativo. Da un lato, viene confermato che la rivalsa interassicurativa è inscindibilmente legata al meccanismo del risarcimento diretto e presuppone l’adesione alla convenzione CARD. Dall’altro lato, viene riaffermato il principio secondo cui l’inoperatività di tale rimedio non preclude il ricorso alle azioni recuperatorie ordinarie, che il giudice di merito è tenuto ad esaminare, ove ritualmente dedotte.

La decisione impone quindi alle imprese di assicurazione un’attenta valutazione preventiva sia delle condizioni di accesso alla rivalsa semplificata, sia della strategia processuale da adottare in via alternativa, al fine di evitare indebite preclusioni nel recupero delle somme corrisposte al terzo trasportato.

Autore Maura Carpentieri

Associate

Milano

m.carpentieri@lascalaw.com

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