15.10.2025 Icon

Responsabilità sanitaria e prescrizione: quando il tempo spegne il diritto al risarcimento

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di responsabilità sanitaria legato al decesso di un paziente, con richiesta di risarcimento da parte dei familiari, confermando la sentenza di merito che aveva ritenuto estensibile all’azienda ospedaliera convenuta l’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla relativa compagnia assicuratrice. Al centro della decisione, la questione della prescrizione e la legittimità dell’eccezione sollevata dall’assicuratore, terzo chiamato in causa, anche in assenza di un rapporto di litisconsorzio necessario con il danneggiante.

Cassazione civile sez. III, 07/03/2025, n. 6139

In particolare, nel caso di specie sia il Tribunale di primo grado, sia la Corte d’appello avevano rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai familiari della vittima in ragione della ritenuta fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’assicuratore, in quanto il giudizio era stato introdotto a circa otto anni di distanza dal decesso, e dunque ben oltre il termine quinquennale previsto per la responsabilità extracontrattuale.

Avverso tale pronuncia, i familiari del paziente hanno promosso ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi.

Primo motivo: responsabilità contrattuale o extracontrattuale?

Con il primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto che la corte territoriale avesse errato nel ritenere prescritto il diritto degli odierni istanti, dovendo nella specie applicarsi il periodo prescrizionale decennale previsto dall’art. 2946 c.c., in virtù del contratto di spedalità originariamente sottoscritto dal paziente, i cui effetti obbligatori protettivi devono ritenersi estesi anche nei confronti dei suoi congiunti. Nel rigettare il motivo di ricorso, la Corte ha ribadito che il rapporto contrattuale tra paziente e struttura sanitaria non produce effetti protettivi per i terzi, salvo specifiche eccezioni, e che l’autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall’inadempimento dell’obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, soggetta quindi a prescrizione quinquennale.

Secondo motivo: da quando decorre la prescrizione?

Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno inoltre contestato il dies a quo di decorrenza della prescrizione, sostenendo che dovesse coincidere con il provvedimento di archiviazione del procedimento penale e non con il decesso del paziente, avvenuto tre anni prima. La Corte ha chiarito che quand’anche per un atto illecito, astrattamente configurabile come reato, sia intervenuto in sede penale un decreto di archiviazione, tale provvedimento non può essere equiparato a una sentenza di merito, con conseguente applicazione della seconda parte del comma 3 dell’art. 2947 c.c. in materia di prescrizione, poiché tale ultima norma non contempla l’archiviazione tra i presupposti che giustificano il regime ivi disciplinato. Anche il secondo motivo, dunque, è stato ritenuto infondato.

Terzo motivo: l’eccezione dell’assicuratore vale per tutti?

Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno contestato l’estensione dell’efficacia dell’eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa all’azienda ospedaliera, dal momento che, a norma dell’art. 2939 c.c., il principio di ultrattività dell’eccezione di prescrizione troverebbe applicazione nei soli casi di litisconsorzio necessario tra danneggiante e compagnia assicuratrice dello stesso, circostanza non ricorrente nel caso di specie, in cui la compagnia assicuratrice era stata chiamata in causa dall’azienda sanitaria danneggiante, la quale, oltre a non aver eccepito alcuna prescrizione, non aveva neppure dichiarato nel corso del giudizio di aderire all’eccezione di prescrizione sollevata dal terzo. Anche in questo caso, i giudici di legittimità hanno ritenuto il motivo infondato, atteso che, secondo il consolidato orientamento della Corte, l’assicuratore della responsabilità civile, anche in assenza di litisconsorzio necessario, è legittimato (avendovi interesse ai sensi dell’art. 2939 c.c.) a sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell’assicurato, quand’anche quest’ultimo l’abbia sollevata tardivamente. Ciò in quanto, specifica la Corte, l’assicuratore della responsabilità civile subisce un effetto “riflesso e pregiudizievole” nella propria sfera giuridica per effetto della permanenza del debito dell’assicurato/danneggiante verso il terzo danneggiato, giacche il debito di quest’ultimo è presupposto giuridico dell’obbligo indennitario gravante sull’assicuratore. All’assicuratore della responsabilità civile, dunque, il giudicato di condanna formatosi a carico dell’assicurato/danneggiante non è opponibile soltanto se sia rimasto estraneo al giudizio promosso dal danneggiato nei confronti del danneggiante/assicurato. Diversamente, laddove l’assicuratore venga chiamato in causa e partecipi al giudizio, negando non solo o non tanto la validità e l’efficacia del contratto, ma anche la sussistenza d’una responsabilità aquiliana in capo al proprio assicurato, è da ritenere che tra l’attore, il convenuto ed il terzo chiamato in causa si costituisca un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che la statuizione di condanna dell’assicurato diviene opponibile anche all’assicuratore (sul punto, la Corte ha richiamato il noto arresto delle Sezioni Unite n. n. 24707 del 4 dicembre 2015).

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione

In conclusione, la Corte Cassazione ha rigettato il ricorso ed enunciato il seguente principio di diritto:

In materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria), l’assicuratore dell’autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall’assicurato, è legittimato (avendovi “interesse” ai sensi dell’art. 2939 c.c.) a sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell’assicurato, quand’anche quest’ultimo l’abbia sollevata tardivamente.”.

Autore Eleonora Gallina

Associate

Milano

e.gallina@lascalaw.com

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