13.06.2025 Icon

Piani di rivalsa con “ammortamento alla francese”: il recente orientamento del Tribunale di Lucca

Il Tribunale di Lucca con la recente sentenza n. 285 dell’11 aprile 2025 è intervenuto sulla questione dei piani di ammortamento relativi alle modalità di pagamento della rivalsa dovuta dagli agenti di assicurazione subentranti.

Prima di analizzare la particolare posizione assunta dal tribunale toscano appare utile un breve ricostruzione della tematica.

Come noto, l’articolo 37 dell’Accordo Nazionale Agenti prevede il diritto di rivalsa dell’impresa assicuratrice nei confronti degli agenti subentranti. In particolare, al comma 1, si stabilisce che “E’ riconosciuto all’impresa il diritto di rivalsa verso l’agente subentrante per le indennità dovute all’agente cessato o ai suoi eredi, come pure per l’indennità dovuta all’agente nei casi previsti dall’art. 8. Non è riconosciuta rivalsa per le somme previste dall’art. 12, IV, V e VI commi.

Con riferimento alle modalità del versamento della rivalsa il secondo comma dell’art. 37 prevede che “il versamento dell’importo della rivalsa viene effettuato in rate annuali, uguali ed anticipate, comprensive dell’interesse annuo del 3%. La rateazione è di 6 annualità se l’agente predecessore abbia gestito l’agenzia per non più di 8 anni; di 9 annualità se il predecessore abbia gestito l’agenzia per più di 8 anni, ma non più di 16, ed infine di 12 annualità se il predecessore abbia gestito l’agenzia per più di 16 anni.

La maggioranza dei piani di ammortamento oggi in uso per stabilire le modalità di pagamento della rivalsa dovuta dagli agenti è basato su accordi individuali o aziendali e presenta condizioni spesso differenti e migliorative rispetto a quelle fissate dalla normativa collettiva nazionale.

Le condizioni migliorative attengono principalmente e storicamente la durata del piano, ma i più recenti accordi aziendali intervengono anche sui tassi di interesse.

L’agevolazione viene generalmente condizionata al pagamento integrale del debito e resta quindi in ogni caso di fondamentale importanza la corretta determinazione della rivalsa in conformità a quanto previsto dall’art. 37 primo comma.

Su questo aspetto particolare, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che l’importo debba essere determinato avuto riguardo al valore economico del portafoglio attribuito in gestione all’agente subentrante.

La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che la ratio del diritto di rivalsa riconosciuto dal primo comma dell’art. 37, e quindi del diritto dell’impresa di ottenere dall’agente subentrante nella gestione del portafoglio il rimborso di quanto versato a titolo di indennità all’agente cessato, va individuata nel fatto che l’agente subentrante trae immediati benefici, in termini di provvigioni, dalla gestione di questo portafoglio al quale sono commisurate, in misura rilevante, le indennità riconosciute al suo predecessore.

Ne segue, secondo la Corte Suprema, che la rivalsa deve essere determinata avuto riguardo al valore economico del portafoglio attribuito in gestione all’agente subentrante; il che comporta nella pratica che una diminuzione dei benefici ricavabili dal subentrante, effettuata ad esempio con la riduzione dei tassi di provvigione all’atto del subentro nella gestione del portafoglio, incide proporzionalmente sull’entità della rivalsa dovuta.

Proprio sulle modalità di versamento è intervenuto il Tribunale di Lucca, prendendo posizione su quella che è la pratica maggiormente diffusa ovvero l’utilizzo da parte delle imprese di assicurazione di piani di ammortamento c.d. alla francese e quindi caratterizzati dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a rate uguali e costanti, composte da una quota di capitale crescente e da una quota di interessi decrescente. Le rate sono sempre identiche e composte da interessi che sono calcolati da subito sull’intero capitale da rimborsare (per lo più in modo “composto”) e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate per differenza.

Il Tribunale di Lucca, nello specifico, afferma che per avere un ammortamento a rate uguali è sufficiente prevedere l’applicazione dell’interesse annuo sulla sola rata annuale ed in questo senso arriva a rilevare che la metodologia alla francese «errata», mentre il metodo di ammortamento corretto e conforme alla norma collettiva nazionale è appunto quello che prevede l’applicazione dell’interesse annuo sulla sola rata annuale.

La sentenza rileva che, in base alla lettera della norma, il versamento in rate uguali è prescritto per l’importo della rivalsa, cioè per il capitale: «In base a quanto stabilito dall’Accordo, occorre che siano dunque uguali le rate annuali di capitale». Osserva inoltre che dal testo della disposizione si deduce che l’obbligo di calcolo dell’interesse annuo e riferito alla singola rata costante annua e non già sull’intero capitale residuo. Conclude pertanto il Tribunale di Lucca che «un piano di ammortamento alla francese, a rata costante, ma con quote di capitale rimborsato crescente nel tempo, diverge dalla regola cristallizzata nell’Accordo».

Autore Laura Pelucchi

Partner

Milano

l.pelucchi@lascalaw.com

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