Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ribadisce che, nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore ex art. 1917 c.c. resta un’obbligazione di manleva verso l’assicurato e non si trasforma, salvo i casi previsti dalla legge, in un debito diretto verso terzi. Ne consegue che l’assicuratore che abbia pagato il danneggiato non può agire direttamente contro la compagnia assicuratrice di altro corresponsabile, né a titolo di regresso né in via di surrogazione.
Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza 8 giugno 2026 n. 18559.
La vicenda in esame
La controversia trae origine da un giudizio di responsabilità sanitaria nel quale un paziente aveva ottenuto il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico. Nel corso del procedimento erano state coinvolte le compagnie assicuratrici della struttura sanitaria e del medico ritenuto responsabile.
L’assicuratore della struttura sanitaria, dopo avere corrisposto al danneggiato anche una somma ritenuta riferibile alla quota di responsabilità del sanitario, aveva chiesto alla compagnia assicurativa del medico la restituzione di quanto versato. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano escluso la fondatezza della pretesa.
La decisione della Cassazione
La Corte ha ritenuto pregiudiziale e assorbente il difetto di legittimazione passiva della compagnia convenuta, cassando senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382 c.p.c.
Il punto centrale della decisione è che, nel sistema dell’art. 1917 c.c., l’assicuratore della responsabilità civile è obbligato a tenere indenne il proprio assicurato dalle somme dovute al terzo, ma non diventa per ciò solo debitore diretto né verso il danneggiato né verso altri soggetti che abbiano effettuato il pagamento, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. L’eventuale pretesa restitutoria per somme pagate al danneggiato può riguardare, al più, il responsabile civile, ma non può essere indirizzata direttamente contro il suo assicuratore, salve le ipotesi eccezionali di azione diretta previste espressamente dalla legge.
La Corte rileva altresì che la ricorrente non aveva chiarito in modo univoco il titolo giuridico del pagamento eseguito — se adempimento di obbligazione propria, surrogazione, indebito oggettivo o sostituzione nel debito altrui — e che tale incertezza rendeva comunque la pretesa non scrutinabile nei confronti della compagnia convenuta.
I limiti della surrogazione e del regresso
La Corte esclude anche che il risultato possa essere raggiunto per altra via. Non opera il regresso tra le due compagnie, perché manca un rapporto di solidarietà passiva tra assicuratori: il corresponsabile del danno è il soggetto civilmente responsabile, mentre il suo assicuratore resta obbligato solo sul piano della garanzia contrattuale. Analoga conclusione vale con riferimento alla surrogazione ex art. 1916 c.c., la quale consente all’assicuratore di subentrare nei diritti dell’assicurato verso il responsabile del danno, ma non nei confronti dell’assicuratore dell’altro coobbligato, che non risponde dell’illecito in proprio e resta obbligato soltanto in forza del rapporto assicurativo.
Il principio di diritto
La Cassazione formula così il seguente principio di diritto:
“L’assicuratore della responsabilità civile d’un condebitore solidale, il quale abbia indennizzato il terzo danneggiato ai sensi dell’art. 1917, secondo comma, c.c., può surrogarsi nel credito di regresso che il proprio assicurato abbia nei confronti d’un altro coobbligato, ma non nei confronti dell’assicuratore della r.c. di quest’ultimo. Non si dà surrogazione, infatti, in un diritto inesistente, ed il corresponsabile d’un danno non ha diritto alcuno nei confronti dell’assicuratore della r.c. del condebitore solidale.”
Considerazioni conclusive
La pronuncia offre un chiarimento netto: la polizza di responsabilità civile resta uno strumento di manleva in favore dell’assicurato e non una fonte autonoma di obbligazioni verso terzi diversi da quelli individuati dalla legge. Sul piano operativo, la sentenza richiama l’attenzione sulla corretta individuazione del soggetto passivamente legittimato nelle azioni recuperatorie tra compagnie e conferma che la pluralità di coperture assicurative non consente, di per sé, di agire direttamente contro l’assicuratore dell’altro corresponsabile.
22.10.2026