26.11.2025 Icon

Nuove linee guida sui risarcimenti ai terzi trasportati

Dal 1° dicembre divengono operative le nuove Linee guida emanate da Consap, d’intesa con Ania e Ivass, per la gestione delle richieste di risarcimento avanzate dai terzi trasportati nei sinistri che coinvolgono veicoli privi di copertura assicurativa o non identificati e rispetto ai quali si renda necessario l’intervento del Fondo di garanzia delle vittime della strada. Il documento intende ridefinire l’assetto procedurale delle liquidazioni ex articolo 141 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), rafforzando le verifiche istruttorie e introducendo un modello di collaborazione strutturata tra l’impresa assicuratrice del vettore e l’impresa designata dal Fondo.

Il contesto normativo e giurisprudenziale

Nel sistema della Rc auto obbligatoria, il terzo trasportato beneficia di una tutela risarcitoria particolarmente favorevole. L’articolo 141 del Codice delle assicurazioni, infatti, consente al terzo trasportato danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava (c.d. vettore), ottenendo il ristoro del danno indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, salvo il solo caso fortuito e sempre che il sinistro abbia riguardato almeno due veicoli.

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 35318/2022) hanno ulteriormente precisato che la procedura diretta ex articolo 141 C.d.A. opera anche quando uno dei veicoli coinvolti non sia identificato o assicurato. In tale evenienza, in particolare, l’assicuratore del vettore è tenuto ad anticipare la liquidazione del danno, salva la possibilità di rivalersi (per intero o pro quota) nei confronti del Fondo di garanzia, o meglio, sulla compagnia designata da Ivass ed incaricata di prendersi carico della copertura del veicolo non assicurato o non identificato.

Le principali novità

Le nuove Linee guida incidono sulla fase stragiudiziale, introducendo un flusso comunicativo formalizzato tra l’assicuratore del vettore e l’impresa designata dal Fondo di garanzia.

L’assicuratore del vettore, ricevuta la richiesta di risarcimento del terzo trasportato ai sensi dell’articolo 141 C.d.A., deve informare l’impresa designata entro dieci giorni, con l’obiettivo di condividere tempestivamente gli elementi utili alla qualificazione della responsabilità e alla definizione della gestione del sinistro.

Qualora le due imprese concordino sulla responsabilità esclusiva del veicolo sprovvisto di copertura o non identificato, il Fondo può assumere direttamente la gestione del sinistro.

Tale previsione ricorda la facoltà riconosciuta dall’articolo 141, comma 3 C.d.A. all’impresa del responsabile civile di intervenire in giudizio, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato e chiedendo di estromettere quella del vettore. Le linee guida, tuttavia, prevedono l’intervento del Fondo già in fase stragiudiziale, il che potrebbe non incontrare l’interesse del danneggiato, il quale può pretendere dall’assicuratore del vettore la formulazione dell’offerta entro gli stringenti termini di cui agli articoli 141 e 148 C.d.A. Per tale ragione, le Linee guida prevedono che il danneggiato debba prestare il proprio esplicito consenso all’assunzione della lite da parte dell’impresa designata.

Qualora, invece, venga riconosciuto un concorso di colpa, la gestione del sinistro resta in capo all’assicuratore del vettore, il quale dovrà tuttavia definire con l’impresa designata la percentuale di responsabilità da attribuire al veicolo non assicurato o non identificato.

Viene infine prevista l’istituzione di un Osservatorio congiunto formato da otto membri con rotazione biennale dei partecipanti, composto da rappresentanti di Ania, Consap, imprese designate e imprese di portafoglio, con funzioni di coordinamento e monitoraggio sulla concreta applicazione delle Linee guida, il quale avrà la facoltà di proporre eventuali modifiche o integrazioni procedurali.

Autore Francesco Ceolin

Trainee

Milano

f.ceolin@lascalaw.com

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