11.06.2025 Icon

La Cassazione sul diritto di accesso agli atti in materia di RC AUTO

Con la recente ordinanza n. 13199 del 18 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha fornito importanti precisazioni in relazione al diritto di accesso agli atti in materia di RC AUTO, chiarendo le principali differenze tra i regimi normativi previsti dagli artt. 144-146 e 149 cod. ass.

La fattispecie alla base della pronuncia riguarda un soggetto che, a seguito di un sinistro stradale, presentava un’istanza di accesso agli atti detenuti dalla propria compagnia assicurativa, la quale trovava accoglimento. L’anno seguente, lo stesso soggetto presentava una nuova richiesta, domandando la trasmissione della perizia relativa alla propria autovettura. La compagnia rigettava tale istanza, affermando di non aver espletato alcuna perizia sul veicolo, in quanto ritenuta superflua, e di non poter quindi consentire l’accesso ad un atto inesistente.

L’assicurato adiva dunque il Giudice di Pace di Taranto, chiedendo la condanna dell’assicurazione all’espletamento e all’esibizione della perizia. La domanda veniva rigettata tanto in primo grado quanto in sede di appello. Avverso tale decisione, veniva dunque presentato ricorso per cassazione.

La Suprema Corte, rigettando il ricorso presentato dall’assicurato, ha colto l’occasione per delineare le differenze tra il diritto di accesso previsto dall’art. 146 cod. ass. (come integrato dal D.M. 191/2008) – la cui ratio è ravvisabile nell’esigenza di consentire al danneggiato e/o all’assicurato di prendere conoscenza degli elementi istruttori posti alla base della (eventuale) offerta risarcitoria – e quello previsto in materia di indennizzo diretto (art. 149 cod. ass.).

Il regime di indennizzo diretto, in particolare, prevede che, in caso di sinistro stradale di cui non si è responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, ed in presenza di ulteriori e determinate condizioni, il danneggiato possa chiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia assicurativa invece che alla compagnia del responsabile del sinistro. In questo caso, la compagnia assicurativa che gestisce il sinistro diviene un vero e proprio consulente (gratuito) del danneggiato, e, in tale veste, è gravato da obblighi di assistenza tecnica ed informativa particolarmente estesi.

Nel regime generale di cui agli artt. 144-146 cod. ass., invece, il diritto di accesso del danneggiato non può che avere ad oggetto “tutti e soltanto quegli atti che siano già presenti nel fascicolo del sinistro, e dunque gli atti istruttori che la compagnia abbia già esperito ed abbia ritenuto sufficiente esperire al fine di accogliere ovvero di denegare, in sede stragiudiziale, l’indennizzo al danneggiato”.  L’assicurazione non sarà obbligata ad eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici o ad acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi, neanche a seguito di specifica richiesta.

In sintesi, dunque, la Cassazione, ha precisato che, all’infuori dal regime di indennizzo diretto, il diritto di accesso agli atti è limitato alla documentazione già acquisita e presente nel fascicolo del sinistro, escludendo ogni obbligo per l’assicuratore di svolgere ulteriori attività istruttorie su istanza del danneggiato.

Autore Francesco Ceolin

Trainee

Milano

f.ceolin@lascalaw.com

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