La responsabilità per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli rubati continua a rivestire un ruolo centrale nella prassi assicurativa, soprattutto nella ripartizione del rischio tra proprietario, assicuratore RCA e Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. In tale contesto si inserisce la sentenza in commento, che chiarisce gli effetti della negligente custodia del veicolo rubato sulla responsabilità civile e sulla copertura assicurativa.
Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza 12 marzo 2026, n. 5562
La controversia trae origine dal furto di un veicolo agricolo lasciato, durante la notte, in un cortile con cancello aperto, portiere aperte e chiavi inserite nel quadro. Circa un mese dopo, il mezzo, condotto da ignoti, provocava un grave sinistro con lesioni a un terzo.
I danneggiati agivano nei confronti della proprietaria e dell’impresa designata dal Fondo di garanzia. Il Tribunale accoglieva la domanda solo nei confronti di quest’ultima, mentre la Corte d’appello, in riforma della sentenza, riteneva il furto colposamente agevolato dalla proprietaria e qualificava la circolazione come invito domino, escludendo l’intervento del Fondo.
La Suprema Corte è stata quindi chiamata a definire i limiti della responsabilità del proprietario, i rapporti tra assicuratore e Fondo e il regime di prescrizione dell’azione risarcitoria.
Prescrizione dell’azione risarcitoria
In via preliminare, la Corte chiarisce che, quando il sinistro stradale integra gli estremi di un reato (come le lesioni colpose), il termine di prescrizione previsto dall’art. 2947, terzo comma, c.c., si applica non solo all’azione contro il conducente, ma anche a quella contro il proprietario del veicolo, sebbene quest’ultimo risponda a titolo di responsabilità indiretta ex art. 2054, terzo comma, c.c.
La Corte ribadisce che il termine di prescrizione è legato alla natura del fatto dannoso e si estende “senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria”.
Circolazione invito domino e responsabilità del proprietario
Richiamando l’art. 2054, terzo comma, c.c., la Corte afferma che la mera denuncia di furto non è sufficiente a escludere la responsabilità del proprietario. Ai fini della prova liberatoria, è necessario dimostrare di aver adottato tutte le cautele ordinariamente esigibili per impedire l’uso del veicolo da parte di terzi.
La valutazione della diligenza nella custodia del mezzo costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Nel caso di specie, la condotta della proprietaria del veicolo è stata ritenuta causalmente idonea ad agevolare il furto, con conseguente configurazione di una circolazione invito domino e permanenza della responsabilità ex art. 2054 c.c.
Copertura assicurativa ed esclusione del Fondo di Garanzia
La conseguenza dell’accertata negligenza del proprietario si riflette sul piano assicurativo. La sentenza traccia una netta distinzione tra la circolazione avvenuta prohibente domino (quando il proprietario ha fatto tutto il possibile per impedirla) e quella avvenuta invito domino a causa di una sua condotta colposa. Solo nel primo caso il contratto di assicurazione RCA si scioglie, come previsto dall’art. 122 del Codice delle Assicurazioni, e il danno viene coperto dal Fondo di Garanzia.
Nel caso di furto agevolato da negligenza, invece, la responsabilità del proprietario non viene meno e, con essa, permane la validità della copertura assicurativa originaria.
Tale permanenza opera anche nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, la polizza sia stata trasferita su un altro veicolo dopo il furto. La Corte fonda questa conclusione sull’art. 1917, comma 1, c.c., chiarendo che il “fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione” non è il sinistro, ma la condotta colposa dell’assicurato, ossia la negligente custodia del veicolo. Poiché tale condotta si è verificata durante la vigenza del contratto, l’assicuratore resta obbligato a coprirne tutte le conseguenze dannose, indipendentemente dalle vicende successive della polizza.
La rivalsa e i rapporti interni tra assicuratore e assicurato
La pronuncia chiarisce, inoltre, i rapporti interni derivanti dalla copertura RCA, precisando che l’assicuratore, una volta risarcito il danneggiato, conserva il diritto di regresso nei confronti dell’autore materiale del fatto illecito. La Corte sottolinea infatti che l’assicuratore non “garantisce il ladro”, ma adempie alla copertura della responsabilità del proprio assicurato, fermo restando il diritto di rivalersi successivamente nei confronti del responsabile del furto.
Considerazioni conclusive
La decisione consolida principi rilevanti nella gestione dei sinistri provocati da veicoli rubati, valorizzando il dovere di diligente custodia e chiarendone le conseguenze sulla responsabilità civile e sulla copertura assicurativa. In presenza di negligenza del proprietario, la garanzia RCA permane, mentre resta escluso l’intervento del Fondo di Garanzia; inoltre l’assicuratore conserva il diritto di regresso nei confronti dell’autore del fatto illecito.
22.10.2026