26.05.2025 Icon

Flash news: Decreto polizze catastrofali, approvazione definitiva dal Senato

Il Senato, nella seduta del 21 maggio 2025, ha approvato il DDL di conversione in legge del Decreto Legge n. 39/2025 (pubblicato in GU n. 75/2025) sulle misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, stabilendo in maniera definitiva le scadenze per stipulare obbligatoriamente l’assicurazione a seconda del tipo di impresa. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista entro il 30 maggio 2025.

Gli emendamenti approvati alla Camera e confermati dal Senato, oltre a confermare le proroghe, hanno introdotto alcune novità e chiarimenti, per facilitare il coordinamento del decreto ministeriale attuativo ossia il DM MIMIT 30 gennaio 2025, n. 18.

In particolare, l’art. 1 conferma la proroga dei termini per la stipula delle polizze:

– il 1° ottobre 2025 per le medie imprese;

– il 31 dicembre 2025 per piccole e microimprese.

Per le grandi imprese il termine resta fissato al 31 marzo 2025, anche se è previsto un periodo di tolleranza di 90 giorni (dunque fino al 30 giugno 2025) durante il quale il mancato adempimento non sarà valutato ai fini dell’eventuale perdita di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

Con il decreto, inoltre, sono definiti i criteri per valutare il valore dei beni assicurabili (art. 1 c. 3 bis). In particolare, si specifica che tale valore coincide:

– per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo;

– per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo;

– per i terreni interessati dall’evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni.

È previsto un sistema di monitoraggio sui premi assicurativi affidato al garante per la sorveglianza dei prezzi e a IVASS per evitare aumenti ingiustificati (art. 1 c. 3 quater).

Sono esclusi dall’assicurabilità gli immobili non regolari, che perdono anche l’accesso a indennizzi pubblici (art. 1 c. 3 quinquies).

Autore Laura Pelucchi

Partner

Milano

l.pelucchi@lascalaw.com

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