
Lo scorso 13 agosto IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di provvedimento (Documento di consultazione 3/2025) che propone alcune modifiche e integrazioni ai Regolamenti IVASS n. 40 e 41 del 2018 per introdurre l’informativa sull’Arbitro Assicurativo nei principali strumenti di comunicazione con la clientela.
L’Arbitro Assicurativo, istituito dall’art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni e disciplinato dal D.M. 6 novembre 2024, n. 215, è il nuovo organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa, analogo all’ABF per il settore bancario e all’ACF per quello finanziario.
Il D.M. 215/24 stabilisce anche che le imprese e gli intermediari informino la clientela sulle procedure di ricorso all’Arbitro Assicurativo (articolo 14, comma 2). Come noto l’informativa precontrattuale è disciplinata dall’Authority con i regolamenti attuativi degli articoli 120 e 185 del Codice delle Assicurazioni Private, ovvero i sopracitati Regolamenti 40 e 41 del 2 agosto 2018, pertanto lVASS è intervenuta sugli stessi per adeguarne il contenuto alle previsioni del regolamento ministeriale.
Nello specifico, lo schema di provvedimento apporta modifiche minimali all’informativa sul distributore e sul prodotto disciplinata dai Regolamenti IVASS 40 e 41 e prevede un’integrazione dei MUP (Modulo Unico precontrattuale) e dei DIP (Documenti Informativi Precontrattuali) aggiuntivi con le informazioni concernenti le modalità di ricorso all’Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET.
Il provvedimento IVASS interviene quindi in modo mirato:
- negli obblighi informativi degli intermediari (Reg. n. 40/2018), inserendo la definizione di Arbitro Assicurativo e prevedendo che siti web e social riportino le modalità di ricorso;
- negli obblighi informativi delle imprese (Reg. n. 41/2018), con l’aggiornamento dell’art. 41 e l’integrazione dei DIP aggiuntivi (Vita, Multirischi, IBIP, Danni, RC Auto);
- nei MUP e nei DIP aggiuntivi, che dovranno contenere l’informativa sull’Arbitro.
- per i contratti già in corso è previsto un obbligo di comunicazione specifica ai contraenti e aderenti.
L’IVASS ha valutato diverse opzioni e ha scelto la più lineare: integrare l’informativa nei documenti già esistenti, così da garantire standardizzazione e facile reperibilità delle informazioni, senza appesantire la documentazione precontrattuale con ulteriori moduli.
L’intervento ha carattere tecnico e contenuto, ma è cruciale per rendere operativo il nuovo sistema ADR assicurativo. La vera sfida sarà garantire che l’informativa non resti solo un adempimento formale: la conoscibilità effettiva dell’Arbitro Assicurativo determinerà la sua utilità per i consumatori e l’impatto sul mercato.
26.11.2025