15.09.2025 Icon

Arbitro assicurativo: nuovi obblighi informativi per imprese e intermediari

Lo scorso 13 agosto IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di provvedimento (Documento di consultazione 3/2025) che propone alcune modifiche e integrazioni ai Regolamenti IVASS n. 40 e 41 del 2018 per introdurre l’informativa sull’Arbitro Assicurativo nei principali strumenti di comunicazione con la clientela.

L’Arbitro Assicurativo, istituito dall’art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni e disciplinato dal D.M. 6 novembre 2024, n. 215, è il nuovo organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa, analogo all’ABF per il settore bancario e all’ACF per quello finanziario.

Il D.M. 215/24 stabilisce anche che le imprese e gli intermediari informino la clientela sulle procedure di ricorso all’Arbitro Assicurativo (articolo 14, comma 2). Come noto l’informativa precontrattuale è disciplinata dall’Authority con i regolamenti attuativi degli articoli 120 e 185 del Codice delle Assicurazioni Private, ovvero i sopracitati Regolamenti 40 e 41 del 2 agosto 2018, pertanto lVASS è intervenuta sugli stessi per adeguarne il contenuto alle previsioni del regolamento ministeriale.

Nello specifico, lo schema di provvedimento apporta modifiche minimali all’informativa sul distributore e sul prodotto disciplinata dai Regolamenti IVASS 40 e 41 e prevede un’integrazione dei MUP (Modulo Unico precontrattuale) e dei DIP (Documenti Informativi Precontrattuali) aggiuntivi con le informazioni concernenti le modalità di ricorso all’Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET.

Il provvedimento IVASS interviene quindi in modo mirato:

  • negli obblighi informativi degli intermediari (Reg. n. 40/2018), inserendo la definizione di Arbitro Assicurativo e prevedendo che siti web e social riportino le modalità di ricorso;
  • negli obblighi informativi delle imprese (Reg. n. 41/2018), con l’aggiornamento dell’art. 41 e l’integrazione dei DIP aggiuntivi (Vita, Multirischi, IBIP, Danni, RC Auto);
  • nei MUP e nei DIP aggiuntivi, che dovranno contenere l’informativa sull’Arbitro.
  • per i contratti già in corso è previsto un obbligo di comunicazione specifica ai contraenti e aderenti.

L’IVASS ha valutato diverse opzioni e ha scelto la più lineare: integrare l’informativa nei documenti già esistenti, così da garantire standardizzazione e facile reperibilità delle informazioni, senza appesantire la documentazione precontrattuale con ulteriori moduli.

L’intervento ha carattere tecnico e contenuto, ma è cruciale per rendere operativo il nuovo sistema ADR assicurativo. La vera sfida sarà garantire che l’informativa non resti solo un adempimento formale: la conoscibilità effettiva dell’Arbitro Assicurativo determinerà la sua utilità per i consumatori e l’impatto sul mercato.

Autore Laura Pelucchi

Partner

Milano

l.pelucchi@lascalaw.com

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