Una recente e significativa sentenza del Tribunale di Milano (n. 4949/2025) ha annullato la delibera condominiale che nominava un nuovo amministratore con un compenso giudicato sproporzionato rispetto alle reali esigenze del condominio.
Il caso: un nuovo amministratore con compenso quadruplicato
La controversia nasce dall’impugnazione della delibera con cui l’assemblea di un condominio milanese aveva nominato un nuovo amministratore, fissandone il compenso annuo in 2.500 euro.
Un incremento notevole rispetto ai 600 euro percepiti dal predecessore.
L’attrice ha sostenuto che tale decisione fosse arbitraria, sproporzionata e viziata da abuso della maggioranza, chiedendone l’annullamento.
Il condominio si è difeso sostenendo la piena legittimità della delibera.
Il Tribunale ha accolto integralmente le doglianze dell’attrice, basandosi su un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’autorità giudiziaria non può limitarsi al controllo formale delle delibere assembleari, ma può e deve verificarne anche la coerenza sostanziale con l’interesse comune dei condòmini.
La decisione: eccesso di potere e vizio sostanziale della delibera
Il giudice ha evidenziato come la scelta dell’assemblea non fosse giustificata da un mutamento nelle condizioni del condominio, né da una maggiore complessità gestionale.
L’unico effetto evidente era il vantaggio economico accordato al nuovo amministratore, senza alcun riscontro nei parametri di mercato o nelle esigenze reali del condominio.
La delibera è stata pertanto dichiarata nulla, con condanna del condominio alla rifusione integrale delle spese di giudizio e di mediazione
Una conferma giurisprudenziale: anche il condominio deve rispettare l’interesse comune
La sentenza milanese rappresenta un’importante conferma dell’applicabilità del principio di eccesso di potere anche nel diritto condominiale.
Tale vizio – ben noto nel diritto amministrativo – si configura quando l’organo deliberante adotta una decisione formalmente corretta, ma sostanzialmente distorta, perché ispirata a interessi estranei o parziali.