17.01.2023 Icon

Covid-19 e danno da vacanza rovinata: la Corte di giustizia dell’Unione Europea fa chiarezza

Come noto, il lockdown e le misure attuate per rallentare la diffusione del Covid-19 agli inizi del 2020 e nei mesi a seguire hanno letteralmente mandato in frantumi il settore dei viaggi e del turismo.


Oltre a ciò vi sono stati innumerevoli viaggiatori che, avendo prenotato la propria vacanza proprio alla vigilia dello scoppio della pandemia, hanno dovuto fronteggiare cancellazioni e limitazioni di vario genere. 
Il caso di oggi è stato affrontato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha fornito importanti spunti in tema di interpretazione dell’art. 14, par. 1, direttiva (UE) 2015/2302 del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, il quale stabilisce che “gli Stati membri provvedono affinché il viaggiatore abbia diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto di conformità, è imputabile al viaggiatore”.


Nel caso di specie due sfortunati viaggiatori avevano acquistato un pacchetto turistico per due settimane di vacanze a Gran Canaria, a partire dal 13 marzo 2020. 
A causa dell’insorgenza della pandemia da Covid-19 il governo locale, come molti nel mondo, un paio di giorni dopo il loro arrivo ha imposto numerose restrizioni, tra cui la chiusura delle spiagge e l’impossibilità per gli ospiti di lasciare la propria stanza se non per i pasti.  


In ragione di ciò i turisti, il giorno successivo, hanno fatto rientro nel proprio paese e chiesto all’operatore turistico una riduzione del 70% del prezzo del pacchetto di viaggio. 
L’agenzia ha respinto ogni addebito escludendo di essere responsabile a fronte di ciò che costituiva un “rischio generico della vita”, e ha quindi negato la riduzione di prezzo richiesta. 
I due consumatori hanno quindi adito l’autorità giudiziaria che, a sua volta, ha promosso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia affinché fornisse un’interpretazione della direttiva (UE) 2015/2302 del 25 novembre 2015 relativa ai pacchetti turistici.
La seconda sezione della Curia, con sentenza 12 gennaio 2023, causa C-396/21, ha affermato che il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo “quando un difetto di conformità dei servizi turistici inclusi nel suo pacchetto sia dovuto a restrizioni imposte nel suo luogo di destinazione per contrastare la diffusione di una malattia infettiva e tali restrizioni siano state imposte anche nel luogo di residenza di quest’ultimo e in altri paesi a causa del carattere pandemico di tale malattia”. 


In questi termini la CGUE ha ricordato che la summenzionata direttiva prevede una responsabilità oggettiva dell’organizzatore, dalla quale può sottrarsi solo per cause imputabili al viaggiatore. Pertanto, la causa del difetto di conformità dei servizi turistici – nel caso di specie le restrizioni sono state imposte nel luogo di residenza del viaggiatore e in altri paesi in ragione della propagazione del Covid-19 – e la sua imputabilità all’agenzia di viaggio è irrilevante, dal momento che tra gli obblighi dell’organizzatore derivanti dal contratto di pacchetto turistico rientrano non solo quelli espressamente stipulati nel contratto, ma anche quelli ad esso collegati derivanti dallo scopo stesso del contratto. 
Infine, la sentenza ha sottolineato che, per essere adeguata, la riduzione di prezzo deve essere valutata con riferimento ai servizi inclusi nel pacchetto considerato e corrispondere al valore dei servizi dei quali sia stato accertato il difetto di conformità. 
In definitiva, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto ai due viaggiatori il diritto alla riduzione del prezzo della vacanza rovinata a causa della pandemia, che ricorre ogniqualvolta un difetto di conformità dei servizi turistici inclusi nel pacchetto sia dovuto a restrizioni imposte nel suo luogo di destinazione per contrastare la diffusione di una malattia infettiva, nel caso di specie il Covid-19.

Autore Pasquale Parisi

Associate

Milano

p.parisi@lascalaw.com

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