16.09.2022 Icon

Cessazione dell’attività: grave motivo di recesso?

La comunicazione di cessazione dell’attività, da parte del conduttore, non accompagnata dall’esternazione delle ragioni dell’interruzione, non consente al conduttore di svincolarsi anticipatamente dal contratto di locazione ad uso commerciale. 

A precisarlo è stata la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con una recentissima ordinanza.

Nel caso posto al vaglio della Suprema Corte la locatrice di un immobile, adibito ad uso diverso da abitazione, aveva adito il Tribunale competente chiedendogli di accertare l’illegittimità e l’inefficacia del recesso esercitato dalla conduttrice tramite una lettera raccomandata nella quale quest’ultima si era limitata a comunicare di voler interrompere il rapporto locatizio “per cessazione dell’attività”. 

La locatrice, in particolare, aveva contestato l’operatività del recesso comunicato sia per il mancato rispetto del termine di preavviso legalmente previsto, sia per la non conformità della dichiarazione ai dettami di cui all’art. 27 della legge n. 392/1978 che, come noto, consente al conduttore di interrompere anticipatamente il contratto solo in presenza di gravi motivi

Una posizione che, seppur per ragioni differenti, è stata condivisa dai primi due gradi di giudizio e, infine, dalla Corte di Cassazione che, con riguardo all’individuazione dei gravi motivi previsti dall’art. 27, ultimo comma, della legge n. 392/78, da porre a fondamento del legittimo esercizio del recesso dal contratto di locazione, da parte del conduttore, ha ribadito come quest’ultimo abbia l’onere di manifestare al locatore, con lettera raccomandata o altra modalità equipollente, il grave motivo per cui intende recedere dal contratto. 

Tale necessità di specificazione inerisce, infatti, al perfezionamento della dichiarazione di recesso e, al tempo stesso, risponde alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso medesimo. 

Con particolare riferimento, invece, alle ragioni che possono giustificare la liberazione anticipata dal vincolo, ai sensi del già citato art. 27, ultimo comma, della l. 392/78, queste “devono essere determinate da avvenimenti sopravvenuti alla costituzione del rapporto, estranei alla volontà del conduttore e imprevedibili, tali da rendere oltremodo gravosa per quest’ultimo la sua prosecuzione”. 

Ne deriva che la comunicazione di cessazione dell’attività nei locali, non accompagnata da una valida ragione giustificativa dell’interruzione, inerendo alla libera scelta della conduttrice e non ad un fatto estraneo alla sua volontà, non sia idonea ad integrare i “gravi motivi” ex lege previsti.

Autore Federica Vitucci

Associate

Milano

f.vitucci@lascalaw.com

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