28.02.2022 Icon

Motori di ricerca e diritto all’oblio

La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti del diritto all’oblio stabilendo che le informazioni non devono necessariamente essere cancellate dalla rete. Non tutte almeno. Ciò che conta è che esse non siano facilmente associabili all’identità del soggetto interessato. Insomma, le informazioni devono rimanere disponibili, ma il loro accesso deve essere più difficile.

I motori di ricerca, in altri termini, non devono restituire i risultati delle ricerche secondo criteri di maggiore interesse per gli utenti, ma secondo criteri che tengono conto anche della tutela della riservatezza dei soggetti interessati.

Un principio che ci dovrebbe far riflettere tutti: la tecnologia non deve solo rendere facile la nostra vita, ma deve innanzi tutto rispettare i nostri diritti: una tecnologia orientata al giusto, e non solo all’efficiente.

Già nel 2015, mi sono occupato con un lungo articolo del diritto all’oblio (qui), ben prima, quindi, di quando fu poi disciplinato con l’entrata in vigore del GDPR. Allora mi domandavo quanto sarebbe giusto fare affidamento sulla memoria infinita della rete, e i temi della questione non sono mutati un granché.

La domanda resta la stessa: quanto di quello che viene caricato sulla rete deve essere mantenuto e reso accessibile?

Suggerivo al riguardo una analogia ad un disturbo della memoria noto come ipertimesia, condizione che comporta il riaffiorare continuo dei ricordi come associazioni incontrollabili e vivide rappresentazioni che emergono inconsapevolmente e senza esitazione. Gli ipertimesici, insomma, sono inclini a perdersi nei ricordi, manifestando difficoltà a partecipare alla vita presente e a programmare quella futura.

Allo stesso modo, un motore di ricerca che, ricevuta come query il nome e cognome di una persona (target della ricerca) selezioni, tra tutte le associazioni possibili, sempre e comunque, anche dopo anni, innanzi tutto la pagina riferita all’evento che nella vita del target ha avuto maggiore risonanza mediatica, potrebbe costituire un caso di ipertimesia digitale.

È infatti probabile, che l’evento visualizzato dall’utente (rectius: la pagina di cronaca dell’evento raggiunta dall’utente ai primi posti dei risultati di ricerca) non costituisca il giusto bilanciamento tra lo scopo informativo della ricerca stessa e l’immagine che il target ha maturato di sé nei rapporti sociali in una progressiva ricostruzione identitaria successiva all’evento.

La sentenza in commento, coglie giustappunto questo bilanciamento, chiarendo che gli eventi non devono essere dimenticati del tutto (i contenuti del web non devono essere cancellati), ma devono essere dimenticati solo un po’, di tal che solo l’utente specificamente interessato all’evento potrà associare questo al target, e non viceversa.

Il caso di specie

Al Garante Privacy era stata chiesta la rimozione dai risultati di ricerca di un motore di tutti gli URL che collegavano il nome di un target ad una vicenda ormai estranea al diritto di cronaca[1]. L’Authority accoglieva la richiesta e ordinava altresì l’eliminazione delle copia cache delle pagine corrispondenti agli URL rimossi. La decisione era poi confermata dal Tribunale. Da qui, il saltum in Cassazione ex art. articolo 10, comma 10, del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

Alla Corte di Cassazione (tra gli altri motivi, per quanto qui interessa) è stato quindi posto un quesito in tema di reazione esorbitante a tutela del diritto all’oblio, nella misura in cui questo potrebbe essere protetto anche con la sola deindicizzazione, e non anche con la cancellazione delle copie cache delle pagine web.

L’oblio per la giurisprudenza

A tale riguardo, vale ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione (19 maggio 2020, n. 9147), hanno già affrontato il tema della deindicizzazione classificando tale misura tra le tre possibili declinazioni del diritto all’oblio:

  • diritto di non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende del passato quando sia venuto meno l’interesse attuale della collettività;
  • diritto di contestualizzare la rievocazione di una notizia ad un evento attuale di pubblico interesse;
  • e infine, per l’appunto, il diritto alla deindicizzazione.

La deindicizzazione, in particolare, a differenza delle altre misure, mira ad escludere non tanto l’informazione dalla rete, ma che «azioni di ricerca partendo dal nome di una persona, portino a far conoscere ambiti della vita passata di questa persona che siano correlati a vicende che in sé – si badi – presentino ancora un interesse (e che non possono perciò essere totalmente oscurate), evitando che l’utente internet, il quale ignori il coinvolgimento della persona nelle vicende in questione, si imbatta nelle relative notizie per ragioni casuali, o in quanto animato da curiosità di conoscere aspetti della trascorsa vita altrui di cui la rete ha ancora memoria. La deindicizzazione ha, così, riguardo all’identità digitale del soggetto, e ciò in quanto l’elenco dei risultati che compare in corrispondenza del nome della persona fornisce una rappresentazione dell’identità che quella persona ha in internet» (sentenza in commento, p. 15).

Si tratta, pertanto, del diritto di ciascuno a celare agli altri la propria vita passata, soprattutto quando intesse nuove relazioni o ha occasioni di contatto sociale: il c. d. right not to be found easily.

Ebbene, il “diritto di non essere facilmente trovato” deve trovare un equilibrio con il diritto degli utenti, di rango costituzionale, di avere accesso alle informazioni, ovvero il diritto generalizzato a che le informazioni, per quanto deplorevoli per alcuni, non vadano del tutto perse. È in fatti legittimo interesse collettivo degli utenti internet avere accesso, se dotati di sufficiente determinazione e competenza (si pensi alle ricerche storiografiche o statistiche), ad ogni informazione, purché si cerchi proprio quella!

Come è evidente, la cancellazione delle copie cache può essere misura esorbitante, e si rende quindi necessaria una ponderazione che tenga conto del fatto che l’interesse del soggetto interessato è che il suo nome non sia più associato dal motore di ricerca all’informazione che non lo rappresenta (non lo rappresenta più), ma tutelando al tempo stesso l’interesse pubblico a che quella informazione sia rinvenuta attraverso un qualsiasi diverso criterio di interrogazione.

Conclusioni

La deindicizzazione dei contenuti presenti sul web rappresenta, il più delle volte, l’effettivo punto di equilibrio tra gli interessi in gioco. Essa integra, infatti, la soluzione che, a fronte della prospettata volontà da parte dell’interessato di essere dimenticato per il proprio coinvolgimento in una vicenda del passato, realizza il richiamato bilanciamento escludendo le estreme soluzioni che sono astrattamente configurabili: «quella di lasciare tutto com’è e quella di cancellare completamente la notizia dal web, rimuovendola addirittura dal sito in cui è localizzata» (sentenza in commento, p. 18)[2].

Tale soluzione, va ricordato, è conforme peraltro non solo alle pronunce richiamate (tra tutte, Google Spain), ma anche con le Linee-guida 5/2019 del 7 luglio 2020, che dettano «Criteri per l’esercizio del diritto all’oblio nel caso dei motori di ricerca, ai sensi del GDPR»[3].

In conclusione, alla base del diritto all’oblio vi è il diritto di una persona di rinnovare continuamente la propria immagine, secondo un libero indirizzo, compiendo scelte e presentandosi i termini anche mutevoli, e quindi il diritto di non ancorare la propria immagine ad una istantanea sempre uguale a sé stessa, ma di farla evolvere con l’avanzare dell’età, dell’esperienza e in funzione di nuove relazioni intraprese, il rafforzamento o l’abbandono delle vecchie.

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Cass., Civ., 3952/2022

Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com

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[1] L’operazione consistente nel far comparire su una pagina internet dati personali va considerata come trattamento ai sensi dell’art. 2, lett. b) del GDPR (CGUE, C-101/01, Lindqvist, 25; Grande Sezione, Google Spain, C-131/12, 26; CGUE, Sergejs Buivids, C-345/17; CGUE, C-136/17, […]).

[2] Nella Raccomandazione CM/Rec(2012)3 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri sulla protezione dei diritti umani in relazione ai motori di ricerca, un prerequisito per l’esistenza di motori di ricerca efficaci è la libertà di scansionare e indicizzare le informazioni disponibili su internet: è ivi rammentato che il filtraggio e il blocco dei contenuti di internet da parte dei fornitori di motori di ricerca comporta infatti il rischio di violazione delle libertà di espressione garantita dall’art. 10 CEDU per quanto riguarda i diritti dei fornitori e degli utenti di distribuire e accedere alle informazioni.

[3] In tema di articoli contenuti nell’archivio storico di quotidiani, si veda peraltro le decisioni dell’AGCOM e Cass. 27 marzo 2020, n. 7559; Cass. 19 maggio 2020, n. 9147). Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in alcune pronunce ha enucleato i criteri di ponderazione tra rispetto della vita privata (anche nella prospettiva dell’oblio) e diritto alla libertà di informare ed essere informati. Essi sono: il livello di contributo della notizia che si intende pubblicare al dibattito di interesse generale (e attuale), il grado di notorietà del soggetto coinvolto, l’oggetto della notizia, il comportamento precedente del soggetto interessato, le modalità in cui si sono ottenute le informazioni della notizia, la forma e le conseguenze della sua pubblicazione (Corte EDU 19 ottobre 2017, Fuchsmann c. Germania; Corte EDU 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi c. Francia, 93, Corte EDU 28 giugno 2018, M.L. e W.W. c. Germania, 89).