Nuova svolta nel mondo degli strumenti di pagamento: entra in vigore l’assegno elettronico.
Con il D.M. n. 205 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 54/15 del 6 marzo 2015, recante il regolamento sulla presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari, d’ora in poi, le banche per regolare i conti di pagamento tra loro a mezzo assegni, anziché scambiarsi il titolo cartaceo, potranno anche presentare una semplice fotografia dell’assegno bancario o circolare.
Nel dettaglio, il D.M. de quo sancisce espressamente che “Si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario o l’emittente ricevono dal negoziatore l’immagine dell’assegno, oltre alle informazioni previste dal predetto regolamento […] Il negoziatore deve presentare l’assegno al pagamento al trattario o all’emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui gli è stato girato per l’incasso”.
In buona sostanza, quindi, da ora in poi, la banca presso cui l’assegno è girato per l’incasso potrà inviare a mezzo posta elettronica alla banca emittente o trattaria (ovvero, rispettivamente, la banca presso cui è la disponibilità liquida dell’assegno circolare o quella presso cui è il conto del debitore), una semplice foto del titolo e attendere il pagamento in tempi ragionevolmente più brevi.
L’impatto di questa nuova modalità di negoziazione degli assegni, ha rilievo nei rapporti interbancari, ma avrà ricadute anche nei rapporti tra privati. È infatti previsto che in caso di mancato pagamento di assegno presentato al pagamento in forma elettronica il protesto o la contestazione equivalente dovranno essere richiesti esclusivamente in via telematica secondo regole che saranno definite nel regolamento della Banca d’Italia. Ciò, auspicabilmente, dovrebbe rendere la procedura di protesto e contestazione assai più semplice.
17 marzo 2015Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com

 
                                    
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