Torniamo oggi sulle conseguenze del recente provvedimento del Tribunale specializzato in diritto d’autore di Monaco, che ha definito l’importante causa avviata da GEMA contro OpenAI.
Come sappiamo, questo Tribunale, lo scorso 11 novembre, ha inibito l’uso senza autorizzazione di testi di canzoni da parte dei modelli di AI.
La pronuncia, che rappresenta il primo caso in Europa deciso a favore dei titolari dei diritti e contro l’AI generativa sui testi musicali, ha chiarito la necessità di ottenere le licenze e la non sufficienza del ricorso all’eccezione di text and data mining.
Open AI è stata, dunque, condannata a rifondere le royalties non pagate, gli interessi e le spese.
Torniamo oggi su questo precedente, per evidenziarne l’importanza.
In primo luogo, nell’ottica della tutela dei diritti dei titolari dei materiali protetti, avendo il Tribunale di Monaco ricondotto la memorizzazione e la riproduzione dei testi delle canzoni a delle violazioni del diritto d’autore.
Inoltre, la pronuncia induce a ragionare sulle varie soluzioni giuridiche che possono essere adottate da fornitori, deployer e titolari dei diritti, al fine di tutelare i propri interessi.
Il riferimento è, naturalmente, ad esempio, alle modalità di addestramento dei modelli, alle licenze, al prompting, alla revisione dei contratti e delle royalties e alla verifica degli output.
Una materia, quella del rapporto tra intelligenza artificiale generativa e diritto d’autore, che necessita certamente di nuove riflessioni anche sulle soluzioni giuridiche da adottare a tutela delle parti in gioco, anche e soprattutto nel delicato ambito musicale.
30.07.2026