Alla riduzione del capitale sociale per perdite inferiori a un terzo non sono applicabili le disposizioni degli artt. 2445 e 2482 c.c., ma solo quelle dettate per la riduzione obbligatoria necessarie al fine di rilevare l’entità delle perdite.
Spetta all’assemblea, fino al verificarsi dei presupposti che rendono obbligatoria la riduzione ex artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, c.c., la facoltà di ridurre il capitale sociale a copertura anche soltanto parziale delle perdite.
Con due recenti massime, il Consiglio Notarile di Milano è intervenuto sul tema della riduzione del capitale sociale.
Innanzitutto, con la massima 203, il Consiglio Notarile di Milano ha ritenuto opportuno affrontare il tema della riduzione del capitale sociale per perdite inferiori ad 1/3, ipotesi non disciplinata da alcuna norma del nostro codice civile in quanto per il nostro ordinamento la soglia di “gravità” delle perdite è pari ad almeno 1/3 del capitale sociale.
Nonostante ciò, i soci potrebbe avere comunque interesse ad adottare una delibera di riduzione del capitale sociale: si pensi al caso in cui la società voglia rendere distribuibili gli utili futuri o procedere ad un aumento del capitale senza portare a nuovo le perdite o avere un capitale sociale che rispecchi in ogni caso la reale situazione della società.
Ebbene, per il Consiglio Notarile di Milano, in caso di perdite inferiori ad 1/3, non sono applicabili gli artt. 2445 e 2482 c.c. – in tema di riduzione “reale” del capitale sociale mediante rimborso ai soci delle quote pagate o liberazione dei soci dall’obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti – ma solo alcune disposizioni previste in caso di riduzione obbligatoria (ovvero di perdite superiori ad 1/3) necessarie per rilevare l’entità della perdita.
Trattasi, in particolare, del fatto che la delibera di riduzione può essere assunta “immediatamente” (non avendo i creditori diritto all’opposizione), “sulla base delle risultanze di bilancio di esercizio o di una situazione patrimoniale aggiornata nei termini e con le caratteristiche applicabili nei casi di riduzione obbligatoria”, senza necessità del preventivo deposito presso la sede legale ed anche per un ammontare che i soci saranno liberi di determinare al momento dell’adozione della delibera di copertura perdite.
Infine, con la massima 204, il Consiglio Notarile di Milano ha chiarito che – fino alla ricorrenza dei presupposti di riduzione obbligatoria del capitale sociale ai sensi degli artt. 2446, comma 2, o 2482-bis, comma 4, c.c. – l’assemblea ha la facoltà di ridurre il capitale sociale a copertura anche solo parziale delle perdite “sia che tale parziale copertura riduca la perdita sotto al terzo, sia che la perdita stessa risulti, dopo la copertura parziale, ancora superiore al limite predetto”
In altri termini, il Consiglio Notarile di Milano afferma che occorre tenere distinta l’ipotesi in cui, in caso di perdite superiore ad un terzo, la delibera di copertura intervenga durante il “periodo di grazia” – ossia prima che si riunisca l’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui si è accertata la perdita – da quella in cui la delibera di copertura venga adottata proprio all’esito di tale assemblea.
A ben vedere, infatti, solamente nel primo caso sarebbe possibile procedere alla copertura parziale delle perdite, mentre nel secondo si dovrà necessariamente coprire integralmente tali perdite ai sensi dell’art. 2446, 2° comma, c.c. (o ai sensi dell’art. 2482-bis, 4° comma, c.c., in caso di società a responsabilità limitata).
Secondo il Consiglio Notarile di Milano, da un punto di vista letterale, ciò troverebbe giustificazione nel fatto che le relative norme prevedono l’obbligo di copertura integrale soltanto al termine dell’esercizio successivo a quello in cui è stata rilevata la perdita oltre ad un terzo e non anche precedentemente, legittimandosi, così, una riduzione anche solo parziale del capitale.