La riforma dell’articolo 2407 c.c., che ha introdotto un limite massimo al risarcimento del danno a carico dei sindaci, non trova applicazione con riferimento agli illeciti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1390 e l’ordinanza n. 1392, entrambe rese il 22 gennaio 2026.
Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza n. 1390/2026 e ordinanza n. 1392/2026 del 22 gennaio 2026
La riforma dell’articolo 2407 c.c. e il nuovo limite alla responsabilità dei sindaci
La questione trae origine dalla modifica apportata all’articolo 2407 c.c. dalla Legge n. 35/2025, in vigore dal 12 aprile 2025, che ha inciso significativamente sul regime di responsabilità civile dei sindaci. In particolare, la riforma ha previsto, al di fuori delle ipotesi di dolo, un limite massimo al risarcimento parametrato al compenso annuo percepito. Il tema è stato sottoposto all’esame della Suprema Corte nell’ambito di due distinti procedimenti. Nel primo (sentenza n. 1390/2026), veniva sollevata questione di legittimità costituzionale della disciplina previgente, ritenuta irragionevole e discriminatoria alla luce del sopravvenuto regime più favorevole. Nel secondo (ordinanza n. 1392/2026), invece, il sindaco convenuto per fatti antecedenti alla riforma ne invocava l’applicazione, qualificando la nuova disciplina come norma di natura processuale
Il rigetto delle tesi difensive e il richiamo al principio di irretroattività
La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le prospettazioni, riaffermando il principio generale di irretroattività, sancito dall’articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire, salvo diversa previsione espressa. In assenza di una specifica disposizione che attribuisca efficacia retroattiva alla riforma, la nuova disciplina non può trovare applicazione rispetto a fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore.
Secondo la Suprema Corte, un’eventuale applicazione retroattiva del nuovo regime determinerebbe un vulnus a principi di rango costituzionale. In particolare, verrebbe compromessa:
- la parità di trattamento tra amministratori e sindaci, i quali, in caso di concorso nella causazione del danno, non risponderebbero più solidalmente per l’intero, in deroga al principio di cui all’articolo 2055 c.c.;
- la tutela del legittimo affidamento della società, dei soci e dei creditori danneggiati, i quali avevano confidato nella possibilità di ottenere il risarcimento integrale del danno subito;
- la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico, nonché il rispetto delle prerogative dell’autorità giudiziaria nella determinazione del danno risarcibile.
La Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “La norma contenuta nell’art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore”.
La pronuncia chiarisce definitivamente che il nuovo regime, più favorevole per i sindaci, opera esclusivamente per il futuro, senza incidere sugli illeciti commessi sotto la vigenza della disciplina previgente.
09.07.2026