L’amministratore di una società di capitali al quale venga nominato un amministratore di sostegno non è ineleggibile.
Il principio è stato espresso dal Tribunale di Venezia, con un’ordinanza del 4 novembre scorso, pronunciata al termine di un procedimento cautelare promosso ex art. 700 c.p.c. – intrapreso in funzione di un separato procedimento arbitrale di impugnazione di una delibera assembleare – al fine di ottenere la sospensione di quella parte della medesima delibera con cui era stato nominato l’amministratore unico.
Amministratore e amministrazione di sostegno: una coesistenza possibile?
Nello specifico, la socia ricorrente adduceva l’illegittimità de “l’indizione della consultazione” (n.d.r. la delibera era stata assunta con il voto espresso per iscritto, ai sensi di statuto) poiché proveniente da un soggetto – il precedente amministratore unico – che, secondo la tesi della ricorrente, era decaduto dalla carica in ragione dell’intervenuta nomina, a suo beneficio, di un amministratore di sostegno provvisorio. Ciò poiché, secondo la ricorrente, la nomina di un amministratore di sostegno avrebbe fatto sopravvenire una delle cause di decadenza dall’ ufficio di amministratore di cui all’art. 2382 c.c..
La posizione del Tribunale: niente automatismo tra ADS e decadenza
La tesi, tuttavia, veniva confutata e disattesa dal Tribunale, che rigettava la domanda e precisava che la nomina di un amministratore di sostegno a beneficio di colui che ricopre una carica all’interno di un organo gestorio non può essere equiparata allo stato di interdizione né a quello di inabilitazione, che l’art. 2382 c.c. indica quali cause di ineleggibilità e/o di decadenza degli amministratori.
La flessibilità dell’ADS e la tutela modulare del beneficiario
Introdotto con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004, l’istituto dell’amministrazione di sostegno si affianca alla disciplina dell’interdizione e dell’inabilitazione, dalle quali, tuttavia, si differenzia nettamente in virtù del fatto che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la piena capacità di agire per gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore, l’individuazione dei quali è rimessa al Giudice tutelare con il decreto di nomina, tenuto conto delle esigenze del caso concreto.
L’equiparazione tra gli istituti, asserita dalla socia ricorrente, viene, quindi, fermamente smentita dal Tribunale che riconosce, al contrario, l’evidente differenza tra gli stessi, valorizzando la flessibilità che il legislatore ha attribuito all’amministrazione di sostegno, tant’è che l’assunto è definito “apodittico e non giustificato dalla legge”, venendo, per contro, riconosciuta la natura peculiare dell’amministrazione di sostegno, caratterizzata dalla “modulabilità in funzione di supporto all’amministrato, e non già dalla sottrazione generalizzata a lui di capacità”.
In ragione di ciò, come correttamente ritenuto dal Tribunale, “la decadenza potrebbe predicarsi solo ove il giudice tutelare nel nominare un ADS avesse espressamente disposto, ex art. 411 comma 4 c.c., la estensione alla fattispecie della specifica decadenza di cui all’art. 2382 c.c.”. Diversamente, mancando tale circostanza nel caso in commento, si ritiene senz’altro logico e giustificato il rigetto della domanda.
Tribunale di Venezia, Sezione Impresa, ordinanza del 4 novembre 2024
07.11.2025