14.05.2026 Icon

L’amministratore può negare al socio l’assemblea richiesta?

L’organo amministrativo di s.p.a. a cui il socio si rivolge per chiedere la convocazione dell’assemblea può rifiutarsi di farlo solamente nel caso in cui la questione avanzata dal socio sia illecita, impossibile o estranea dalla competenza assembleare. Se così non fosse, infatti, gli amministratori finirebbero per esercitare poteri non di loro spettanza, precludendo una pronuncia dell’assemblea su certi temi.

Tribunale di Bologna, Sezione Impresa, decreto del 2 ottobre 2024

Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Bologna, con un decreto emesso il 2 ottobre 2024 (R.G. n. 8528/2024), nell’ambito di un procedimento instaurato dal socio di una s.p.a. ai sensi dell’art. 2367 c.c. a seguito del rifiuto del consiglio di gestione della società di convocare l’assemblea dei soci, nonostante la richiesta avanzata dal socio ricorrente. In particolare, quest’ultimo aveva chiesto al consiglio di gestione di convocare l’assemblea affinché si pronunciasse sulla richiesta di escludere il socio di maggioranza, a causa delle gravi inadempienze e del compimento di atti concorrenziali compiuti ai danni della società da parte di quest’ultimo.

La norma

L’art. 2367, 1° comma, c.c. consente, infatti, ai soci di s.p.a. rappresentanti una determinata percentuale del capitale sociale (il 5%, del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il 10%, negli altri casi) di chiedere all’organo amministrativo o al consiglio di gestione (a seconda del modello di governance prescelto) di convocare l’assemblea, indicando “nella domanda gli argomenti da trattare”. In ragione di tale diritto, vi è la possibilità per il medesimo socio di agire giudizialmente, ai sensi del 2° comma del medesimo articolo, con ricorso, quando gli amministratori, o il consiglio di gestione, non provvedono alla richiesta di convocazione dell’assemblea.

Naturalmente, affinché sia legittimo il ricorso all’autorità giudiziaria, è necessario che il rifiuto opposto dall’organo amministrativo sia ingiustificato, con la conseguenza che, in assenza di un’adeguata motivazione, l’organo amministrativo non può arbitrariamente respingere la richiesta del socio, esulando ciò dai poteri degli amministratori o del consiglio di gestione, a seconda dei casi. Questi ultimi, dunque, potranno “valutare unicamente la legittimazione del socio, la correttezza procedurale dell’istanza, l’assenza di abuso manifesto allo stato degli atti, la completezza e la legittimità degli argomenti proposti all’ordine del giorno”.

L’applicazione al caso concreto

Nel caso sottoposto al Tribunale di Bologna, il Collegio riteneva ingiustificato il rifiuto opposto dal consiglio di gestione alla richiesta del socio di convocare l’assemblea, poiché le ragioni addotte dal consiglio di gestione a sostegno del proprio rifiuto apparivano infondate.

In particolare, il consiglio di gestione si era rifiutato di convocare l’assemblea sollevando innanzitutto dubbi in merito alla validità della clausola statutaria che disciplinava le ipotesi di esclusione di un socio, oltre che poiché aveva ritenuto insussistenti i requisiti previsti dallo statuto ai fini dell’esclusione.

Queste giustificazioni, tuttavia, venivano ritenute inadeguate da parte del Collegio, il quale precisava che, quanto al primo punto, la validità della clausola statutaria è un “aspetto del merito della questione che potrà [e dovrà] essere esaminato in sede assembleare”, esulando dai poteri degli amministratori. In caso di richiesta di convocazione dell’assemblea avanzata da un socio, gli amministratori dovranno quindi verificare la “conformità dell’attività al modello statutario”, senza, tuttavia, giungere alla disapplicazione dello statuto “in ipotesi non conforme al modello legale”, poiché, come rilevato dal Tribunale, “in tal modo si attribuirebbe agli amministratori un potere di modificazione degli accordi sociali”.

Un analogo ragionamento veniva fatto per la seconda giustificazione addotta dal consiglio di gestione, poiché il Tribunale rilevava che, ai sensi dello statuto societario, la decisione sulla richiesta di esclusione, e, dunque, sulla sussistenza dell’attività concorrente, spettasse all’assemblea dei soci, mentre il rifiuto di convocare l’assemblea per insussistenza dell’attività contestata finirebbe per trasferire agli amministratori un potere decisionale tipico dell’assemblea.

Appurata, quindi, l’illegittimità del rifiuto opposto, il Tribunale accoglieva il ricorso e ordinava la convocazione dell’assemblea dei soci, a cura del consiglio di gestione, fissando, già, il relativo ordine del giorno.

Autore Matteo Rebecchi

Associate

Bologna

m.rebecchi@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Corporate ?

Contattaci subito