È legittima la sottoscrizione parziale dell’aumento di capitale di una S.r.l., in mancanza di un’apposita limitazione legale, statutaria o assembleare.
Con ordinanza del 10 febbraio 2025, il Tribunale di Brescia si è espresso in tal senso, a conclusione di un giudizio cautelare promosso dal socio di minoranza di una S.r.l., il quale lamentava che gli fosse stato negato l’esercizio (parziale) del diritto di opzione derivante da una delibera di azzeramento del capitale per perdite e contestuale ricostituzione, poiché era stata ritenuta illegittima la sottoscrizione, per l’appunto parziale, della quota di capitale a lui riservata.
Nel caso di specie, l’assemblea straordinaria dei soci deliberava la riduzione del capitale – ex art. 2482-ter c.c. – con contestuale aumento sino al minimo legale. Il socio di minoranza, sebbene contrario a tale delibera, comunicava tempestivamente di voler esercitare, sia pure in misura parziale, il proprio diritto di opzione, sottoscrivendo una quota pari allo 0.1% del capitale sociale e versando, contestualmente, la relativa parte pro quota per la copertura delle perdite, mediante parziale compensazione con un proprio credito verso la società.
La società, tuttavia, riteneva invalido l’esercizio parziale del “diritto di sottoscrizione”; pertanto, il socio di minoranza, per quanto qui di interesse, instaurava un procedimento cautelare volto ad ottenere l’accertamento della validità del diritto da lui esercitato e, conseguentemente, il suo riconoscimento quale socio della società.
Il Tribunale adito rilevava che in assenza di norme di legge o di statuto, nonché di limitazioni inserite all’interno della medesima delibera, nulla vieta che si effettui una sottoscrizione solo parziale dell’aumento di capitale, “partecipando al ripianamento della perdita registrate nei limiti del capitale di rischio inizialmente sottoscritto”.
A tale riguardo, infatti, il Tribunale rilevava che la facoltà di esercizio parziale del diritto di opzione appare conforme al dettato dell’art. 2481-bis c.c., tant’è che il 2° comma dell’articolo ammette che “la parte dell’aumento di capitale non sottoscritto da uno o più soci sia sottoscritto dagli altri soci o da terzi”, esattamente come verificatosi nel caso in commento, nel quale i soci di maggioranza avevano sottoscritto la parte di quota inoptata dal socio di minoranza, con conseguente accrescimento delle rispettive quote.
In conclusione, a riprova di quando affermato, il Tribunale sosteneva che, d’altronde, “impedire la sottoscrizione parziale significherebbe obbligare i soci a mantenere inalterata la misura della loro originaria partecipazione… vincolo che mal si concilierebbe con il principio di autonomia contrattuale, in assenza di un superiore interesse meritevole di tutela”.
07.11.2025