22.07.2022 Icon

Intrasferibilità parziale delle partecipazioni

Le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che vietano il trasferimento parziale delle azioni o della partecipazione del socio alienante – e che quindi subordinano il trasferimento alla condizione che il socio alienante trasferisca tutte le azioni o l’intera partecipazione di cui è titolare – sono legittime. 

Secondo la massima del Consiglio Notarile di Milano n. 201 pubblicata lo scorso 5 luglio 2022, la clausola di intrasferibilità parziale delle partecipazioni è legittima sia per le s.p.a. che per le s.r.l., in quanto non integra né un “divieto di alienazione, ai sensi dell’artt. 2355 bis, comma 1, c.c., né un’ipotesi di “intrasferibilità delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 2469, comma 2, c.c..

Più in particolare, nelle s.r.l. la loro ammissibilità discende dall’art. 2469, comma 2, c.c. che contempla espressamente la possibilità che “l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni”. 

Per le s.p.a., l’art. 2355-bis c.c afferma che lo statuto può sottoporre a “particolari condizioni” il trasferimento delle azioni, mentre può “vietare” il trasferimento “solo per un periodo non superiore a cinque anni” dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto. 

Il divieto di trasferimento parziale non può essere equiparato ad un divieto di trasferimento tout court,trattandosi di “particolare condizione” – alla quale è solo subordinata la circolazione delle azioni – del tutto coerente con l’autonomia statutaria che rappresenta uno dei perni fondamentali della riforma introdotta con il d.lgs. 6/2003.

Autore Maria Giulia Furlanetto

Senior Associate

Bologna

m.furlanetto@lascalaw.com

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