29.05.2025 Icon

Collegio sindacale protagonista: convocazione assembleare in caso di inerzia del CdA

Il collegio sindacale ha il potere-dovere di convocare l’assemblea in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, ovvero qualora ravvisi fatti censurabili di particolare gravità e sussista l’urgente necessità di adottare misure idonee a rimuoverne o attenuarne le conseguenze.  

Il Tribunale di Milano si è pronunciato in tal senso, con ordinanza emessa il 17 gennaio 2025, nell’ambito di un procedimento cautelare promosso dal consiglio di amministrazione di una S.p.a., volto a sospendere l’efficacia della delibera con cui il collegio sindacale aveva convocato l’assemblea in luogo del consiglio di amministrazione.

Nel caso trattato, il ricorrente riteneva illegittima l’iniziativa assunta dal collegio sindacale, deducendo l’assenza dei presupposti richiesti dall’art. 2406, co. 2, c.c., i quali attribuiscono al collegio sindacale il potere di convocazione dell’assemblea in caso di inerzia dell’organo amministrativo. Gli amministratori, infatti, non avevano ancora convocato l’assemblea e, dunque, programmato la loro nomina – e dell’organo di controllo – in concomitanza con quella dell’approvazione del bilancio, non avendo essi ancora ultimato il relativo progetto.

Di contro, le parti convenute richiedevano il rigetto della domanda cautelare, evidenziando la gravità del comportamento adottato dagli amministratori in carica, atto ad impedire, tra l’altro, al socio di esercitare il proprio diritto di nomina dei nuovi organi di gestione e controllo della società.

Accogliendo quanto richiesto dalle parti convenute, il Tribunale rigettava il ricorso, rilevando l’infondatezza dei motivi di impugnazione della delibera e la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 2406 c.c..

L’art. 2406, co.1 c.c. ammette infatti la convocazione dell’assemblea da parte dell’organo di controllo in caso di omissione degli amministratori, ma anche in presenza di un ingiustificato ritardo. Invero, il notevole ed ingiustificato ritardo da parte degli amministratori nella convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali richiesta dal socio “è già di per sé sufficiente a rendere doverosa l’iniziativa suppletoria del collegio sindacale”.

Il Tribunale riteneva altresì sussistente la duplice condizione che permette di qualificare la condotta dell’organo amministrativo come “fatto censurabile”: la presenza di un fatto di “rilevante gravità” – ossia l’intollerabile ostacolo attuato dall’organo amministrativo in prorogatio nei confronti della volontà del socio di nominare il nuovo organo amministrativo – nonché dell’“urgenza di provvedere” alla convocazione dell’assemblea, in modo tale da poter dotare quanto prima la società di un organo amministrativo che goda della fiducia del socio unico.

Tra l’altro, il Tribunale precisava che, ai sensi dell’art. 2367 c.c., nel momento in cui il socio unico richiede la convocazione dell’assemblea, l’organo amministrativo ha l’onere di provvedere “senza ritardo” ad indirla, fissando la data dell’adunanza nel tempo minimo necessario all’espletamento delle formalità statutarie previste per la sua convocazione.

Autore Nicholas Bursic

Trainee

Bologna

n.bursic@lascalaw.com

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