Il contratto di cessione di quote di s.r.l. concluso a scopo di garanzia e con la facoltà di ripristino della situazione pregressa in caso di pagamento del debito del cedente verso il cessionario, è nullo in quanto, pur non integrando direttamente un patto commissorio, vietato dall’articolo 2744 c.c., presenta una causa “concreta” illecita che viola tale norma.
Il principio è stato espresso dalla Sezione Impresa del Tribunale di Roma con la sentenza n. 17314 del 22 novembre 2022, la quale si è pronunciata in merito ad un’operazione di cessione quote di s.r.l. in virtù della quale le parti – contestualmente all’atto di cessione quote – avevano sottoscritto una scrittura privata ricognitiva in cui si precisava che il trasferimento aveva quale giustificazione causale quella di estinguere un debito del cedente verso il cessionario e che le quote sarebbero state riscattate una volta estinto il menzionato debito.
Il Tribunale di Roma ha chiarito che il trasferimento in questione “avvenne non in ragione di un accordo di scambio di natura sinallagmatica sibbene quale costituzione di garanzia per il soddisfacimento dei debiti dell’attore nei confronti del socio di maggioranza”; nella scrittura privata ricognitiva, infatti, emergeva che la cessione delle quote era avvenuta non a fronte della ricezione di una somma di denaro in contanti (come emergeva invece dall’atto di cessione), ma quale datio in solutum al fine di consentire il pagamento di taluni debiti.
In virtù di ciò, l’operazione de qua non era di scambio, avendo ad oggetto invece “un assetto di interessi illecito in quanto si prevede che le quote societarie siano trattenute in garanzia con facoltà di ripristino della situazione pregressa nell’ipotesi del pagamento del debito”.
In buona sostanza, si trattava di “un contratto che, pur non integrando direttamente un patto commissorio, vietato dall’art. 2744 c.c., presenta[va] una causa concreta in violazione di tale norma”, intendendosi chiaramente per causa “concreta” lo scopo pratico del negozio, ovvero la sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare.