La cessazione dalla carica di amministratore, ai fini della sua opponibilità ai terzi, deve essere iscritta entro 30 giorni nel Registro delle Imprese, salvo prova della conoscenza da parte di detti terzi.
Questo principio è stato ribadito nella sentenza n. 3907 del 24 novembre 2020, emessa dalla Sezione Impresa del Tribunale di Catania.
Il Tribunale ha precisato, infatti, che ai sensi del combinato disposto degli articoli 2193 e 2385 c.c., indipendentemente dalla cessazione della carica di amministratore verificatasi nei rapporti interni con la società, la revoca dalla carica di amministratore per essere opponibile ai terzi creditori sociali deve essere iscritta nel registro delle imprese, salvo prova della conoscenza da parte di detti terzi.
Conseguentemente, i fatti di cui la legge prevede l’iscrizione (quali la revoca ma anche la stessa nomina di amministratore), se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza, sicché l’eventuale cessazione dalla carica di amministratore per essere opponibile ai terzi creditori sociali deve essere iscritta nel registro delle imprese.