30.01.2012 Icon

Mutamento delle condizioni patrimoniali del promittente venditore ed eccezione di insolvenza

– di Gianluca Tarantino, in I Contratti, n. 11/2011, pag. 1010

L’autore commenta la fattispecie relativa al mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti di cui all'art. 1461 c.c.

A riguardo, la norma citata sancisce espressamente che: “Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia”.

L'articolo in esame, così come l'art. 1460 c.c., viene considerato quale eccezione dilatoria la quale ha lo scopo di rafforzare il vincolo giuridico instauratosi tra le parti, garantendo l'obbligazione “mal sicura”.

In particolare, l'eccezione di cui all'art. 1461 c.c., consiste nella facoltà attribuita ad una delle parti del rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive, di sospendere (legittimamente) l'esecuzione della sua obbligazione, paralizzando correlativamente l'attuazione dell'altrui pretesa, qualora si verifichi il mutamento in peius delle condizioni economiche dell'altro contraente, tale da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione e da far insorgere il rischio, per la parte adempiente, di non ottenere quanto dovuto.

Nell'eccezione di cui all'art. 1461 c.c., condizione imprescindibile per legittimare la sospensione dell'esecuzione della prestazione, è una specifica fattispecie (il deterioramento delle condizioni patrimoniali) concernente la sfera economica dell'altro contraente.

E' proprio tale evento a rendere la norma in commento differente dall'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., nella quale il fatto lesivo viene identificato nel mero comportamento di uno dei contraenti (che non vuole adempiere alla sua obbligazione).

Da ultimo, l'Autore analizza quale debba essere considerato il mutamento delle condizioni patrimoniali del contraente tale da giustificare la proposizione dell'eccezione in esame.

A differenza dell'art. 1460 c.c. – dove il fatto lesivo su cui si base l'eccezione è costituito dall'altrui inadempimento o dalla mancata offerta della prestazione – l'art. 1461 c.c. presuppone, come anticipato, un mutamento in peius delle condizioni patrimoniali nel senso di porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione; si è quindi analizzato se tale mutamento delle condizioni patrimoniali possa coincidere o meno con lo stato di “insolvenza” di cui all'art. 1186 c.c. che è causa della decadenza del debitore dal beneficio del termine ovvero se tale mutamento dia luogo ad una situazione diversa.

Esaminando il contenuto dei due articoli, l'Autore evidenzia come lo stato di mutamento delle condizioni patrimoniali ex art. 1461 c.c. e lo stato di insolvenza ex art. 1186 c.c., risultano avere una diversa consistenza rinvenibile dai diversi effetti che si riverberano sul rapporto contrattuale in conseguenza del verificarsi di una o dell'altra tipologia di mutamento: la prima infatti tende alla sostanziale conservazione del rapporto; l'altra, invece, è tesa alla cessazione del rapporto contrattuale già concordato tra le parti; senza peraltro contare che è proprio la legge ad ammettere la possibilità che lo stato di difficoltà economica sia superato dalla prestazione di una idonea garanzia che non viene presa in considerazione dall'art. 1186 c.c.. In tale prospettiva, così come avallato da autorevole dottrina, la situazione di peggioramento delle condizioni patrimoniali volte a giustificare l'eccezione di cui all'art. 1461 c.c. presenterebbe significativi punti di contatto con l'eventus damni, presupposto dei rimedi conservativi che, al verificarsi di altre condizioni di legge, consente il ricorso all'azione surrogatoria, revocatoria o al sequestro conservativo.

(Sergio Chisari – s.chisari@lascalaw.com)