21.03.2011 Icon

Contratto di leasing traslativo ed applicabilità della disciplina della vendita con patto di riservato dominio

di Gianluca Tarantino, in IPSOA – I contratti – 1/2011, pag. 51

 

L’autore commenta la recente sentenza Cass. 8 gennaio 2010 n. 73, con la quale la Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento in tema di leasing traslativo. Tale tipologia di leasing viene individuata nell’ipotesi di beni atti a conservare, alla scadenza del contratto, un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione di acquisto ed in presenza di canoni che vanno a scontare anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto.

In particolare, l’elemento caratterizzante tale figura contrattuale, è l’idoneità del godimento temporaneo del bene da parte dell’utilizzatore ad esaurire la funzione economica del bene stesso ovvero il fatto che la durata del contratto sia prestabilita solo in funzione del trasferimento differito del bene e della rateizzazione del prezzo di acquisto. Nel contratto di leasing traslativo, quindi, la concessione in godimento assume una funzione strumentale e secondaria rispetto al primario interesse che le parti hanno in merito al trasferimento della proprietà del bene al termine del contratto (da qui la denominazione di “traslativo”).

Per qualificare con precisione il leasing come traslativo o come di godimento è necessario verificare, sulla base della volontà dei contraenti, se i beni concessi in leasing abbiano o meno esaurito le “potenzialità” di cui erano capaci nel periodo di durata del contratto, analizzando, in particolare, la clausola relativa al patto di opzione nonché quella avente ad oggetto il valore dei canoni di locazione pagati. Con riferimento alla disciplina applicabile in caso di risoluzione – anche in tale caso richiamando un pregresso e consolidato orientamento (cfr. Cass. Sezioni Unite 7 gennaio 1993, n. 65) – la Suprema Corte ritiene che la risoluzione della locazione finanziaria, per inadempimento dell’utilizzatore, rimane soggetta all’applicazione analogica delle disposizioni previste dall’art. 1526 cod. civ., ossia della disciplina della vendita con patto di riservato dominio.

Pertanto, da un lato l’utilizzatore, una volta restituito il bene, avrà diritto alla restituzione dei canoni versati e, dall’altro lato, il concedente avrà diritto ad ottenere un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto ed il risarcimento del danno.

Pur in presenza di un consolidato orientamento in tema di disciplina applicabile, non sono mancate pronunce contrarie che offrono una soluzione diversa, escludendo, in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore, l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1526 cod. civ., nella parte che attiene all’equo compenso, o affermando che in caso di risoluzione del contratto di leasing – senza ulteriori distinzioni tra traslativo o di godimento – il concedente ha comunque diritto alla restituzione integrale del finanziamento ed alla riconsegna del bene nonché, nel caso in cui il valore del bene al momento della risoluzione sia inferiore a quello iniziale, al mantenimento in tutto o in parte delle quote di capitale già pagate, all’incameramento delle quote per interessi già pagate ed al pagamento degli interessi corrispettivi e moratori sulle quote capitale delle rate scadute.

 

(Sergio Chisari – s.chisari@lascalaw.com)