04.03.2021 Icon

Clausola asimmetrica derogativa della competenza territoriale

È valida la clausola asimmetrica di deroga della competenza territoriale, ancorché pattuita a favore del solo predisponente (il quale potrà così invocare – a sua scelta – uno dei fori indicati nella clausola o introdurre la lite dinanzi al giudice competente secondo i criteri ordinari), atteso che – sia pur nel rispetto di quanto previsto agli artt. 1341 e 1342 c.c. – è attribuita all’autonomia negoziale delle parti ampia discrezionalità in tal senso.

La Cassazione, infatti, con ordinanza n. 22313 del 15 ottobre 2020, ha precisato che “sulla base del più recente orientamento di questa Corte di legittimità (che il Collegio condivide nella sua interezza, richiama e conferma al fine di assicurarne continuità), la clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale può essere validamente pattuita a favore anche solo di una parte (cd. clausola asimmetrica), comportando, così, la facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, essendo, invece, l’altro contraente obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all’autorità giudiziaria contrattualmente indicata.”.

La clausola asimmetrica di deroga alla competenza territoriale che individui una molteplicità di fori invocabili da una sola delle parti (quale, ad esempio, il predisponente le condizioni generali, il modulo o il formulario) è da intendersi, quindi, pienamente legittima e non avvalla alcun abuso processuale da parte di chi la invochi, in quanto coerente con i principi del nostro sistema giuridico che, in materia di competenza territoriale, attribuiscono all’autonomia negoziale (sia pure entro i limiti di forma e di sostanza imposti dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile e dagli articoli 28 e 29 del codice di procedura civile) “un ampio margine di discrezionalità, liberamente esercitabile per la realizzazione degli interessi disposti dalle parti”.

Nel caso specifico affrontato dalla Corte, peraltro, è stato accolto il ricorso di una società di leasing che ha fatto valere la legittimità della clausola asimmetrica derogativa della competenza territoriale, sia sotto il profilo formale che contenutistico, in quanto essa era stata liberamente negoziata dalle parti ed individuava quattro fori specificamente invocabili da detta società e faceva espresso richiamo ad un ambito di affari adeguatamente determinato e specifico, coincidente con le controversie discendenti dal contratto di leasing.

Cass., Sez. III, Ord., 15 ottobre 2020, n. 22313Maria Giulia Furlanetto – m.furlanetto@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA