Lo scorso 9 ottobre 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 235 il provvedimento di Banca d’Italia del 30 settembre 2025 contenente le disposizioni di attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, D. Lgs. 129/2024, relativo ai mercati delle cripto-attività.
Come noto, il D. Lgs. 129/2024 (di adeguamento della normativa nazionale al MICAR: c.d. “Decreto MiCAR”) ha attuato a livello nazionale tale Regolamento, individuando la Banca d’Italia e la Consob quali autorità nazionali competenti ai sensi dello stesso (cfr. art. 3 D. Lgs. 129/2024).
In particolare, l’art. 5 del D. Lgs. 129/2024 prevede che “La Banca d’Italia e la Consob possono, nell’ambito delle rispettive competenze, emanare disposizioni attuative del presente decreto, nonché del regolamento (UE) 2023/1114”.
Dunque, le Disposizioni di vigilanza in materia di cripto-attività del 30 settembre 2025, emanate dalla Banca d’Italia, hanno la finalità di integrare e completare la normativa nazionale di adeguamento delle disposizioni contenute nel MiCAR, nelle materie che tale decreto assegna alla competenza regolamentare della Banca d’Italia, tenendo “conto degli orientamenti delle Autorità europee di vigilanza, nonché delle disposizioni riguardanti le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza” (cfr. art. 5, c. 1, D. Lgs. 129/2024).
Tali Disposizioni, che si applicano agli emittenti di ART e di EMT e ai CASP, in premessa ricordano infatti che “La disciplina del MiCAR è completata da norme di secondo livello, nella forma di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione …, adottate dalla Commissione europea su proposta dell’Autorità bancaria europea (European Banking Authority – EBA) e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority – ESMA), nonché dagli Orientamenti (Guidelines) adottate dalle European Supervisory Authorities (ESAs)”.
In tal contesto la Banca d’Italia specifica che le Disposizioni in questione dettano regole in materia di governance, di valutazione dell’idoneità degli esponenti e dei partecipanti qualificati, nonché di piani di risanamento. Il tutto in attuazione degli Orientamenti dell’EBA sul contenuto minimo dei dispositivi di governance per gli emittenti di token collegati ad attività (ART); degli Orientamenti congiunti dell’EBA e dell’ESMA sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attività (ART) e dei prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) e sulla valutazione dell’idoneità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, con partecipazioni qualificate in ART e CASP; nonché degli Orientamenti dell’EBA sui piani di risanamento per gli emittenti di token collegati ad attività (ART) e di token di moneta elettronica (EMT) (cfr. cap. 1, §1, Disposizioni di vigilanza in materia di cripto-attività).
È, dunque, evidente che l’evoluzione del quadro normativo e l’emanazione di disposizioni di vigilanza in materia di cripto-attività rappresenta un passaggio fondamentale nell’ottica di consolidamento di un mercato finanziario globale capace di coniugare, in modo equilibrato, l’innovazione tecnologica e la competitività del settore con la tutela della stabilità finanziaria, della legalità e degli interessi degli investitori.
In tale prospettiva, sarà determinante l’efficacia dell’azione sinergica tra autorità di vigilanza, legislatore e operatori di mercato, al fine di costruire un ecosistema finanziario solido, competitivo e trasparente.
28.10.2025