“Il tasso leasing è il tasso che consente di realizzare l’equivalenza finanziaria tra capitale erogato all’inizio del rapporto e i successivi canoni; propriamente è il tasso c.d. interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato al netto delle imposte e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione finale di acquisto al netto delle imposte […] Il tasso leasing è previsto dalla normativa secondaria esclusivamente ai fini della trasparenza e non anche della struttura del rapporto”.
Questo è quanto statuito dal Tribunale di Milano, Sezione VI, con la recente sentenza n. 3686/2024 del 03-04/04/2024.
La decisione rappresenta la coda di una vicenda giudiziale in cui:
- l’attore aveva lamentato “la nullità delle clausole e/o comunque della disciplina applicata dalla “concedente” relativamente all’indeterminatezza del tasso leasing (difforme da quello effettivamente applicato nel piano di ammortamento per il calcolo dei canoni)”;
- la convenuta, di contro, aveva invece rilevato che in contratto era stato indicato il tasso leasing e questo doveva intendersi quale parametro rilevante unicamente ai fini della trasparenza bancaria.
In tale contesto, infine, il Tribunale ha chiarito che il c.d. “Tasso leasing” non può determine la nullità della clausola sugli interessi.
E ciò per il seguente ordine di motivi:
(i) “In conformità a quanto stabilito dalla nelle “Istruzioni di Vigilanza per le banche” di cui alla Circolare 21.4.1999, 9° aggiornamento del 25.7.2003, Titolo X Capitolo I Sezione II paragrafo 3.1 nota (2), il contratto de quo, stipulato in data 10.10.2014, indica specificamente, nelle condizioni particolari e nel documento di sintesi (v. doc. n. 1 attrice), il c.d. tasso leasing pari al 5,4400% in luogo del tasso di interesse”;
(ii) “ritiene il Tribunale che -ammesso di voler considerare solo per ipotesi che il tasso leasing indicato dalle parti nel contratto sia erroneo poiché il tasso effettivo risulterebbe pari al 5,577% e quindi superiore al medesimo- in ogni caso la clausola non sarebbe nulla”
(iii) “Il comma 7 dell’art. 117 non è applicabile alla fattispecie in esame poiché esso si riferisce espressamente alle ipotesi di cui al comma 4 -e quindi ai veri tassi che incidono sull’oggetto del contratto e non ai requisiti richiesti ai fini della trasparenza- ed inoltre alle nullità di cui al comma 6”;
(iv) “Ammesso di volere ritenere che la fattispecie della previsione dell’indicazione del tasso leasing sia quella disciplinata dal comma 8 dell’art. 117 TUB, in ogni caso nel contratto de quo il tasso leasing è indicato e quindi il contratto non è nullo. D’altro canto, il medesimo comma 8 prevede soltanto la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario e quindi un mero obbligo risarcitorio per aver confidato in un tasso leasing erroneo, circostanza non dedotta in causa né provata dalla convenuta”.
Da qui, la degna conclusione del giudizio occorso tra le parte, con rigetto della domanda attorea per infondatezza.
24.07.2026