19.09.2022 Icon

Usura: no alla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori

Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 977 del 05 luglio 2022, ha confermato il principio secondo cui va esclusa la sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi di mora, in quanto aventi differenti funzioni: remunerativa i primi, risarcitoria, sostitutiva e solo eventuale i secondi. 

Gli interessi corrispettivi, infatti, si riferiscono all’intero capitale di credito e coprono il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento, mentre gli interessi di mora vengono applicati alla sola rata e/o al capitale scaduto e sono dovuti esclusivamente per il periodo successivo alla scadenza degli stessi; ne deriva che il tasso di mora, essendo sostitutivo del tasso corrispettivo, non si cumula con quest’ultimo, in quanto applicato solo dal momento della scadenza della rata o del capitale rimasti impagati.

Da qui la sentenza de Tribunale di Catanzaro, che nel rigettare l’opposizione avversaria ha affermato che: “Tale ricostruzione dei fatti non appare in alcun modo condivisibile alla luce del costante orientamento della Suprema Corte, che ha stabilito che gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n.108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come nel caso di specie, un piano di ammortamento per la restituzione della somma capitale aumentata degli interessi. (cfr. Cass. 17447/2019). Sicché ai fini dell’accertamento dell’usura occorre verificare se il tasso di mora o quello corrispettivo, presi singolarmente superino la soglia dell’usura, non potendosi procedere alla sommatoria delle due voci di interesse.”.

Applicato il principio appena riportato, il Tribunale di Catanzaro ha, dunque, rigettato l’opposizione del consumatore evidenziando che “le due voci di interesse, presi singolarmente, non superano la soglia dell’usura”.

Autore Michele Petrosino

Associate

Milano

m.petrosino@lascalaw.com

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